Nuovo incentivo all’assunzione di giovani
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Il Super Bonus Occupazione, nell’ ambito del programma Garanzia Giovani, diventa ora operativo con la pubblicazione da parte dell’ Inps della Circolare 89 del 24/05/2016.
Si tratta di un nuovo incentivo all’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
L’INCENTIVO: del valore compreso tra i 3.000 e i 12.000 euro, è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo è applicabile su tutto il territorio nazionale con la sola eccezione della Provincia di Bolzano.
L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda.

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

  • Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano;
  • Pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

DATORI DI LAVORO AMMESSI

DATORI DI LAVORO AI QUALI PUÒ ESSERE CONCESSO L’INCENTIVO.

  • L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

LAVORATORI AMMESSI

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO

  • L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

RAPPORTI INCENTIVATI

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante;

  • inoltre, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
  • L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2 del decreto direttoriale  16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
  • Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

ESCLUSIONI

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto:

una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.

  • Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

SUPER BONUS PER RAPPORTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Come è noto, l’art. 44 del d.lgs. 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

  • Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
  • Al riguardo, si fa presente che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
  • Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il Super Bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

  • Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari ad euro 50.000.000.

L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016):

  • CLASSE DI PROFILAZIONE BASSA
    Rapporto a tempo indeterminato: € 3.000
  • CLASSE DI PROFILAZIONE MEDIA
    Rapporto a tempo indeterminato: € 6.000
  • CLASSE DI PROFILAZIONE ALTA
    Rapporto a tempo indeterminato: € 9.000
  • CLASSE DI PROFILAZIONE MOLTO ALTA
    Rapporto a tempo indeterminato: € 12.000

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti:

  • in tali ipotesi, l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

  • Si ribadisce, infine, che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

L’INCENTIVO È SUBORDINATO:

  • alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
    • l’adempimento degli obblighi contributivi;
      l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
    •     fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti.

DE MINIMIS

Il Super Bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

  • Più specificamente, il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

  • Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:
    • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
    • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    • essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013)[1].

Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento;

  • i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Sempre con riferimento all’incremento occupazionale, si precisa che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa;

  • E’ altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis”- deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO

Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

  • Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato – “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
  • Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
    • consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo abbia avviato un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, nonché quale sia la sua classe di profilazione;
    • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
    • verifica la disponibilità residua della risorsa;
    • in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

  • L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

FRUIZIONE DELL’INCENTIVO

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione della misura complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

  • L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

FRUIZIONE DELL’INCENTIVO PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI

  • L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda.
  • Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri.
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