ABF Napoli, 12 febbraio 2013 (leggi il provvedimento per esteso)
Con la pronuncia in commento, l’ABF di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal correntista, ha affermato il principio secondo cui debba avere rilevanza la reale natura del rapporto tra le parti in luogo del nomen iuris attribuito all’accordo.
In particolare, nel caso esaminato dall’ABF, il collegio ha riqualificato il contratto di apertura di credito come anticipazione su crediti.
Il conto, infatti, serviva unicamente a contabilizzare i crediti via via incassati dalla cliente a bilanciamento dell’anticipazione ed il rapporto non poteva essere autonomamente movimentato dal correntista.
In altre parole, la disponibilità accordata dalla banca rappresentava il plafond massimo di valore entro cui i crediti verso terzi potevano essere anticipati.
Sulla scorta di tale considerazione, il collegio napoletano ha condannato la banca alla restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi, poiché erronea qualificazione giuridica del contratto non ha permesso l’applicazione della corretta normativa, ovvero quella prevista per l’anticipazione su crediti.