Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura in Puglia
Puglia

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Si tratta del nuovo bando per incentivi alle imprese per investimenti nel settore dell’acquacontura.
OBIETTIVI: La misura 2.48 è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura.  In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura 2.48 lettera a) finanzia gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura.
RISORSE FINANZIARIE: 4.000.000,00
BENEFICIARI: Imprese acquicole
INTERVENTI AMMISSIBILI: Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi finalizzati agli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, intesi come la realizzazione di nuovi impianti produttivi o l’ampliamento di impianti esistenti. Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura.
LOCALIZZAZIONE: Territorio della Regione Puglia
SPESA MASSIMA: L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in euro 1.500.000,00.
CONTRIBUTO: La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse.
DOMANDE: dal 11 agosto al 11 settembre 2017

PRIORITÀ: 2. MISURA 2.48 LETT. A)

FAVORIRE UN’ACQUACOLTURA SOSTENIBILE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE, EFFICIENTE IN TERMINI DI RISORSE, INNOVATIVA, COMPETITIVA E BASATA SULLE CONOSCENZE
Misura 2.48 lett. a)
Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura
Art. 48, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:

  • Misura Dotazione 2.48, par. 1, lett. a: 4.000.000,00

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in euro
1.500.000,00.

OBIETTIVI

La misura 2.48 è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

  • In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura 2.48
    lettera a) finanzia gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura.

BENEFICIARI

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO:

  • Imprese acquicole

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

  • Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
  • Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) 966/2012

CRITERI DI AMMISSIBILIT DEL RICHIEDENTE

  • Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL’OPERAZIONE

  • L’operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

Se l’operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore deve essere:

  • – presentato un piano aziendale;
  • – fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di
    mercato sostenibili per il prodotto;
  • – per investimenti superiori a 50.000 euro, presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi

Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di
costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo
sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili a contributo, ai sensi dell’art. 48 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, gli
interventi finalizzati agli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, intesi come la
realizzazione di nuovi impianti produttivi o l’ampliamento di impianti esistenti

  • Sono considerati “ampliamenti” gli interventi che incrementano la superficie o il volume di
    produzione dell’impianto esistente.
  • Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^
    categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al
    dettaglio svolto dall’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di
    acquacoltura.

SI PRECISA CHE:

  • 1. sono ammissibili solo gli interventi che vanno al di là dei requisiti minimi che la normativa comunitaria, nazionale e/o regionale prevede come obbligatori.
  • 2. tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l’acquacoltura estensiva;
  • 3. non sono ammissibili interventi che rientrino nel mero ammodernamento di un impianto esistente.

SPESE AMMISSIBILI

  • – costruzione di impianti di acquacoltura e maricoltura e/o ampliamento di impianti esistenti, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
  • – acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
  • – acquisto delle imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura;
  • – servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
  • – investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
  • – lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all’interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
  • – opere murarie e impiantistiche;
  • – adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
  • – spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
  • – acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;1
  • – spese generali (costi generali e costi amministrativi):
    si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13).
    Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso.

COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI AMMISSIBILI

  • – spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione,;
  • – le spese progettuali (per consulenza tecnica e finanziaria, per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, ivi compresa la raccolta di dati sull’impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale) se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
  • – le spese per garanzie fideiussorie.

LOCALIZZAZIONE

Territorio della Regione Puglia

CONTRIBUTO

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.

  • In deroga a quanto sopra esposto  si applica una riduzione dell’intensità dell’aiuto
    pubblico per  interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI:
    30%

DOMANDE

dal 11 agosto al 11 settembre 2017

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