Istruzioni della Banca d’Italia e usura: il foro meneghino apre un’ulteriore breccia nel cuore della problematica

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Tribunale di Milano, 21 ottobre 2014 (leggi l’ordinanza)

“Dette istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norma tecniche autorizzate…. Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforma attuazione al disposto della normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto dell’art. 644, quarto comma, c.p.. La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica  per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta della Banca d’Italia appare del tutto congrua e ragionevole… Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette istruzioni. Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l’allegazione di parte attrice risulta palesemente infondata, di modo che non vi è motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe natura meramente esplorativa”.

E’ questo quanto stabilito dal Tribunale di Milano con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata in data 21.10.2014.

La pronuncia in commento corre sulla breccia aperta dal Foro Meneghino con la sentenza del 3 giugno 2014, rafforzando l’idea che le Istruzioni della Banca d’Italia “siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p.”.

Non senza dimenticare, in ogni caso, che l’ordinanza del Giudice Ambrosiano rappresenta l’eco di un orientamento condiviso già da tempo, che ponendosi in stridente contrasto con quanto affermato sul punto dalla Corte d’Appello di Milano e di Torino, alimenta quell’apertura giurisprudenziale che attendevamo con impazienza.

Non resta, pertanto, che assistere al cambiamento.

Articolo tratto da

iusletter

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