Iva: è imponibile l’ obbligazione di “non fare” assunta a seguito di un accordo transattivo
Iva: è imponibile l’ obbligazione di “non fare” assunta a seguito di un accordo transattivo
prestazione occasionale

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 401 del 10 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale di una somma erogata in attuazione di un accordo transattivo.

Ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile, “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. 

L’art. 29 del Dpr. n. 131/1986 (Tur) dispone che “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione”. 

Ciò premesso, l’art. 40 del Tur, nel prevedere il Principio di alternatività tra Iva e Imposta di registro, stabilisce che “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’Imposta sul valore aggiunto, l’Imposta si applica in misura fissa”. In attuazione di tale Principio, per stabilire il corretto trattamento impositivo applicabile a somme rivenienti da un accordo transattivo, occorre quindi verificare se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’Iva.

L’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 

Con Sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14, la Corte di Giustizia UE ha precisato che “la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”. 

In relazione alla imponibilità ai fini Iva delle obbligazioni di non fare, la Corte di Cassazione, con Sentenza 31 luglio 2018, n. 20233, ha inoltre precisato che sussiste il rapporto sinallagmatico tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo. 

Con riferimento al caso di specie, è stato redatto uno schema di atto di transazione in relazione ad un appalto su lavori di progettazione ed esecuzione della viabilità locale. Con tale transazione, le parti intendono comporre, con reciproche concessioni, la controversia insorta in seguito all’esecuzione del predetto appalto in relazione ai maggiori oneri subiti da una delle parti (nella fattispecie un Consorzio). 

Nello schema di transazione si prevede che, “a tacitazione di tutte le riserve iscritte dal Consorzio fino all’emissione del Sal…, (l’interpellante) si obbliga a riconoscere al Consorzio, la somma omnicomprensiva di Euro ….. oltre Iva al 10% se dovuta a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, ragione e/o diritto comunque connessi od occasionati in dipendenza del contratto di appalto (…)”…“Il Consorzio dichiara sin da ora che, con l’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente accordo transattivo, non avrà null’altro a pretendere nei confronti dell’ (interpellante) per qualsivoglia titolo, ragione o causa direttamente o indirettamente connessa in forza del contratto di appalto di cui in premessa e presupposto dell’emissione del suddetto titolo, e sempre comprensivo esclusivamente delle riserve iscritte fino al Sal…”, e che “in particolare, con la puntuale esecuzione della presente transazione, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l’uno verso l’altro a qualsivoglia titolo o ragione, per atti, fatti e rapporti, comunque connessi e/collegati, anche indirettamente, al contratto di appalto indicato in premessa, per tutto quanto concerne le riserve inscritte fino al Sal…” … “la sottoscrizione della presente transazione costituirà, al buon esito dell’incasso della predetta somma di euro ….oltre Iva se dovuta, per tutte le riserve iscritte fino al Sal… ampia e liberatoria quietanza da parte del Consorzio … di non aver null’altro a pretendere nei confronti dell’(interpellante) in dipendenza e per le causali di cui sopra”…. “Le parti concordemente stabiliscono che, all’esito del buon fine del suddetto pagamento nei termini e modalità sopra indicate, il Consorzio rinuncia al decreto ingiuntivo … in questione; le parti, entrambe, si impegnano a chiedere che venga dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al giudizio di opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo…” … “Le parti espressamente convengono che i termini di pagamento (…) sono da ritenersi essenziali e che tutte le rinunce di cui al presente atto sono subordinate all’effettivo incasso delle somme entro e non oltre i termini indicati (…). Pertanto, in caso di inosservanza dei suddetti termini, il presente accordo dovrà intendersi risolto con pieno diritto dell’appaltatore di esigere le somme oggetto del Decreto ingiuntivo opposto, e pertanto, della somma di euro …. a tacitazione di tutte le pretese economiche azionate per le riserve iscritte fino al Sal…”.

Tutto ciò premesso, a parere dell’Agenzia sussiste il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario delle predette somme e l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’interpellante prevista a fronte della assunzione di tale obbligo. A conferma, l’Agenzia ha osservato che il reciproco condizionamento delle prestazioni obbligatorie assunte dalle parti si ricava anche dalla clausola risolutiva espressa presente nell’accordo transattivo, che subordina l’efficacia delle rinunce previste in tale accordo all’effettivo incasso delle somme pattuite. 

In ragione di quanto sopra, la somma dovuta sulla base della transazione che interverrà tra le parti deve ritenersi soggetta ad Iva. 

Con riferimento all’aliquota Iva applicabile alla predetta somma, occorre tener presente che la transazione in esame dispone in relazione alla composizione di una controversia insorta in seguito all’esecuzione di un appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità locale. Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, fra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971”. Inoltre, il numero 127-septies), della stessa Tabella A, Parte III, stabilisce l’aliquota Iva del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. 

Per fruire dell’aliquota agevolata è necessario, come precisato con la Risoluzione n. 202/E del 2008, che le prestazioni, rese nel quadro di un contratto di appalto, riguardino la costruzione di un’opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria. Laddove quindi il contratto in esame abbia ad oggetto la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria troverà applicazione, in relazione alla somma dovuta in attuazione dello schema transattivo, l’aliquota Iva agevolata del 10%.

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