La data di decorrenza dalla prescrizione fa riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo

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Cass., 30 agosto 201, Sez. III, n. 17798 (leggi la sentenza per esteso)

Nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata; pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo.

La sentenza della Cassazione,  la n. 17798 del 2011 resa dalla III° Sez., della quale offriamo qui un breve commento,  esamina il tema del decorso della prescrizione  nell’ambito del contratto di mutuo.

Trattasi , come ovvio,  dell’ipotesi di prescrizione c.d. estintiva, disciplinata dall’art. 2934 e ss. del c.c.,  nettamente distinta dalla c.d. prescrizione acquisitiva (usucapione);  se infatti sotto  la vigenza  del  Codice Civile  del 1865 , prescrizione e usucapione trovavano una regolamentazione unitaria dettata  nelle disposizioni previste agli artt. 2015 e ss., oggi l’unico (labile) trait d’union tra le due  ipotesi risulta essere rappresentato dal disposto dell’art. 1165 del c.c..

Nel caso di specie il giudice di legittimità è chiamato a statuire  se, nell’ipotesi di un contratto di mutuo statuente in capo al mutuatario il rimborso rateale del tantundem eiusdem generis, il decorso del termine decennale previsto ai fini prescrizionali dall’art. 2934 c.c.  debba essere calcolato dalla data di stipula del contratto ovvero con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo.

Nell’ambito del giudizio di merito l’organo giudicante  si era spinto a statuire che il credito (vantato dal mutuante) si era estinto per prescrizione ai sensi dell’art. 2946 c.c. in quanto decorso il termine decennale e non essendo stata  fornita in giudizio alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra la conclusione del contratto  di mutuo (nel 1979) e la notifica del precetto (avvenuta nel dicembre del 2004).

Di contrario avviso la Cassazione, al dire il vero sul solco di precedenti pronunce (ex plurimiis cfr. Cass,. 2301/2004), la quale, rilevata la presenza di un accordo intercorso tra le parti circa l’adempimento rateale dell’obbligazione restitutoria, individua “ la data di decorrenza  della prescrizione  (…) con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula (…).

Ai fini della nostra analisi appaiono dunque due gli elementi che meritano una breve riflessione.

Il primo (preliminare) è costituto dall’analisi della natura dell’obbligazione facente in capo al mutuatario: con la migliore dottrina tale obbligazione rappresenta un’obbligazione di genere, ma alla stessa non è applicabile l’art.1178 c.c. giacché il debitore deve prestare, non cose di qualità non inferiore alla media, sibbene cose che abbiano gli stessi caratteri, principali e secondari, di quelle che a suo tempo gli furono mutuate, essendo essenziale l’identità qualitativa tra cose mutuate e cose da restituire.

Il secondo è relativo invece al tema della restituzione del tantundem, che ben può avvenire in un’unica soluzione oppure ratealmente. In tale secondo caso (oggetto d’esame da parte del giudice di legittimità) il pagamento rateale deve essere oggetto di una apposita convenzione  tra le parti, come si desume argomentando dall’art. 1819 c.c., che consacra l’interesse delle parti di far durare il rapporto e di protrarre nel tempo gli effetti economici del contratto. Tuttavia anche in presenza di tale accordo non può desumersi la presenza  di prestazioni periodiche, dovute per un’unica causa continuativa, come  ad esempio avviene nel caso delle retribuzioni ed altri oneri accessori derivanti dall’unica causa solutoria   costituita dal rapporto di lavoro ove le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre.

Al contrario, nel caso di specie,  il pagamento delle singole rate costituisce l’adempimento parziale dell’unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e conseguentemente  per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche.

La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso. L’unicità del debito, seppur come  ricordato, ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell’ultima rata dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all’adempimento. L’unitarietà della prestazione e l’unicità della causa debendi determinano l’inapplicabilità anche per gli interessi  dell’art. 2948 c.c (cfr. Cass. 3 febbraio 1994, n. 1110): criterio informatore dell’art. 2948 c.c., nn. 1 – 4, è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa; perciò, dalla previsione della citata norma resta esclusa l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici: e quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae alla applicazione della prescrizione quinquennale, giacchè identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass. 15 luglio 1965,n 1546).

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