La detassazione dei premi di produzione è stata ripristinata e ampliata
riconoscimento

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La misura, accolta con piacere dagli imprenditori, è tesa a premiare la produttività delle aziende che puntano sul valore e sull’importanza delle risorse, vera amina dell’economia.

Il Decreto interministeriale del 25.03.2016 che regola “L’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata” realizza delle modifiche rispetto al passato. Vediamo insieme quali sono le novità.

Il primo importante cambiamento sulla detassazione premi 2016 riguarda l’ampliamento della platea che potrà godere di questa agevolazione. Se prima il tetto massimo dei portatori di reddito che potevano usufruire della detassazione era compreso tra i 30 e i 40 mila euro, ora anche i lavoratori con un reddito lordo annuo di 50 mila euro – per cui i quadri – rientrano nella fascia dei beneficiari della misura agevolativa.

La detassazione per i premi di redditività trova applicazione con esclusivo riferimento ai dipendenti del settore privato, che potranno beneficiare di un’imposta agevolata pari al 10%, sostitutiva dell’ordinaria tassazione, al raggiungimento degli obiettivi di produzione prefissati dall’impresa. E anche qui troviamo una novità: ora l’importo massimo che può essere sottoposto alla tassazione agevolata è di 2.000 euro lordi annui, che possono arrivare a 2.500 euro con il coinvolgimento paritetico di lavoratori. Nel 2014 l’importo massimo ammontava a 3.000 euro.

Condizione imprescindibile per l’applicazione del beneficio è la sussistenza di un accordo sindacale di 2° livello(aziendale o territoriale), firmato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o Rsa o Rsu, che deve essere depositato in via telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, e correlato dalla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto.

Inoltre, il datore di lavoro può decidere di erogare, al posto della somma prevista dall’agevolazione, una serie di servizi ai dipendenti in un’ottica di welfare aziendale. Questi servizi riguardano assistenza, educazione, ricreazione e istruzione, possono essere erogati attraverso buoni o voucher.

Nonostante manchi un intervento da parte del Ministero, si ritiene che i premi detassabili siano quelli elargiti sulla base di contratti conformi sia alla legge di Stabilità 2016 e sia al decreto interministeriale del 5.03.2016, con riferimento al periodo d’imposta 2016 e siglati nell’anno corrente o in anni precedenti e ancora validi. A sostegno di tale ipotesi anche il decreto interministeriale, all’art. 7, conferma l’opportunità di detassare i premi erogati nel 2016 ma riferiti ai risultati conseguiti nel 2015. In questo caso i “vecchi accordi” devono essere depositati entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto interministeriale, quindi entro il 15.06.2016.

A differenza del passato, il decreto prevede che:

•    l’imposta sostitutiva debba esser utilizzata in riferimento ai premi di risultato di “ammontare variabile”. Ciò significa che il premio dovrà essere graduale in base al risultato da ottenere, pertanto l’erogazione dell’agevolazione non potrà essere ammessa qualora il premio abbia un importo fisso;
•    vi sia un nesso causale tra il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e la concessione del premiodetassabile;
•    l’erogazione del beneficio fiscale sia legata ad un concreto incremento di redditività, nonché di qualità, efficienza ed innovazione; pertanto, sarà necessaria la verifica sulla base di criteri oggettivi quali ad esempio aumento della produzione, risparmi dei fattori produttivi, ecc.

Infine, è bene sottolineare che vengono escluse dall’agevolazione fiscale tutte le voci retributive aggiuntive non identificabili nei premi da risultato, come ad esempio gli straordinari, indennità varie etc.

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