Con l’accordo per il credito 2015, come già avvenuto per l”Accordo per il credito 2013”, Regione Lombardia con la DGR X/3975 del 31 luglio 2015 ha aderito ad alcune misure previste dall’”Accordo per il credito 2015” stipulato lo scorso 31 marzo tra l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni di rappresentanza delle imprese avviando nel contempo una autonoma “moratoria regionale”.
Si tratta di agevolazioni regionali alle imprese che hanno già finanziamenti in corso e che intendono sospendere il pagamento delle rate o allungare la durata del finanziamento.
In particolare le agevolazioni previste a favore delle PMI in relazione alla quota regionale di cofinanziamento e per i finanziamenti che prevedono un’agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi sono: A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti, 1) Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (di seguito “mutui”), anche se agevolati; 2) Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”; B. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti 1) Operazioni di allungamento della durata dei mutui; Inoltre, quale segnale della continua attenzione di Regione Lombardia verso il mondo delle imprese, è stata confermata l’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate anche per gli interventi finanziati esclusivamente a valere su risorse regionali (cd moratoria regionale).
Le domande per l’eventuale adesione dovranno essere inviate entro il 31/12/2017.
In particolare le agevolazioni previste a favore delle PMI in relazione alla quota regionale di cofinanziamento e per i finanziamenti che prevedono un’agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi sono:
A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
1) Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (di seguito “mutui”), anche se agevolati;
2) Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
B. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti
CONDIZIONI
Si disporre che l’accesso, da parte delle PMI, alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti in relazione alla Moratoria Regionale è subordinato esclusivamente all’assenza, al momento della presentazione della domanda, di posizioni debitorie classificate come
- “sofferenze”,
- “partite incagliate”,
- “esposizioni ristrutturate”
- o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni di procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”);
Si dispone inoltre di estendere l’applicabilità dell’Accordo ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi; e di. estendere la durata delle garanzie che assistono i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale;
Le domande per l’eventuale adesione dovranno essere inviate entro il 31/12/2017.
Il termine di cui sopra è prorogato al 30 giugno 2018 qualora il finanziamento di cui si chiede l’allungamento risulti, al 31 dicembre 2017, in “sospensione”.