L’assegno diventa telematico

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Gli assegni si digitalizzano. Niente più passaggi di carta per regolare i rapporti tra gli intermediari. Le procedure interbancarie per l’incasso dei titoli potranno essere svolte in modalità telematica. E anche l’eventuale protesto. È pronto, infatti, il decreto Mef che dà attuazione all’articolo 8, comma 7 del dl n. 70/2011. Il regolamento ha incassato l’ok del Consiglio di stato, che con il parere n. 4750/2013 dello scorso 5 dicembre ha dato il via libera all’adozione del testo.

A seguito della modifica del 2011, il rd n. 1736/1933 (cosiddetta «legge assegni») attribuisce valore giuridico alla presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Modalità telematica consentita pure negli atti di protesto o constatazione equivalente conseguenti al mancato pagamento di assegni presentati in via telematica.

Coinvolte dalla procedura saranno essenzialmente le banche: da una parte quella negoziatrice (ossia quella cui l’assegno è girato per l’incasso), dall’altro quella trattaria (cioè quella presso cui è detenuto il conto di addebito dell’assegno) oppure quella emittente (nel caso degli assegni circolari).

Nel testo sottoposto ai giudici di palazzo Spada si stabilisce una procedura unica di presentazione elettronica dell’assegno, basata sulla trasmissione dei dati identificativi. Al di sopra di una certa soglia di importo, tuttavia, sarà necessario allegare l’immagine digitale dell’assegno. Le regole tecniche saranno stabilite con un apposito regolamento dalla Banca d’Italia. L’assegno dovrà essere inviato al trattario o all’emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui il titolo è stato girato per l’incasso.

L’appunto più rilevante operato dai magistrati amministrativi riguarda i profili di sicurezza. Il dm attuativo, infatti, stabilisce che per l’operazione di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei la banca negoziatrice (che riceve il titolo dal creditore) può avvalersi di un soggetto terzo. Questo passaggio, secondo il Consiglio di stato, «merita una specifica e più approfondita riflessione». Alla luce della «particolare delicatezza» sotto il profilo della «sicurezza, affidabilità, regolarità e correttezza» è necessario specificare i requisiti soggettivi e oggettivi dei fornitori terzi esterni. Ma poiché tale attività di dematerializzazione ha «chiare connotazioni economico imprenditoriali» le condizioni dovrebbero essere fissate con una norma di rango primario (cioè una legge) e non tramite un regolamento.

Si ricorda che sullo schema di dm attuativo, messo in consultazione pubblica circa un anno fa, il Mef ha anche raccolto le osservazioni delle associazioni di categoria (Abi, Anorc, Confindustria).

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