Leasing e consumo: se il bene concesso in locazione è un autocarro, la disciplina consumeristica non si applica

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Tribunale di Bologna, 2 maggio 2014 (leggi la sentenza per esteso)

L’intervento di un’ulteriore sentenza favorevole, offre l’opportunità per tornare a discutere di uno degli argomenti più caldi legati all’operatività tipica delle operazioni di leasing.

In materia, come noto, la giurisprudenza ha ormai raggiunto da tempo un punto di assestamento definitivo in ordine ad un’innumerevole quantitativo di possibili eccezioni.

Il tema della clausola penale, tuttavia, non sembra aver ancora esaurito il ventaglio di criticità rilevanti.

Nel corso degli anni, è stato dunque possibile assistere ad una crescita esponenziale del novero di eccezioni sollevabili, che hanno arricchito il panorama giudiziale di ulteriori questioni di diritto.

Tra le tante, merita senz’altro un commento quella esaminata di recente dal Tribunale di Bologna, il quale, con sentenza – inedita – del 02.05.2014, ha riacceso la speranza di tornare a parlare di nuove eccezioni in senso stretto, accendendo i riflettori su nuovi angoli d’ombra della materia.

In particolare, il Giudice felsineo, riflettendo sull’eventuale, e conseguente, nullità ex art 1419 c.c. della clausola penale, attesa l’asserita vessatorietà lamentata dalla controparte, è giunto alla conclusione che la vessatorietà di una clausola penale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 206/205 (c.d. Codice del Consumo), deve essere provata in corso di causa, non senza dimenticare che la statuizione del giudice non può prescindere dalla qualificazione giuridica di “consumatore” del soggetto che ha sottoscritto il contratto di leasing.

Ragion per cui, poiché secondo il Tribunale di Bologna “il tipo di bene oggetto di leasing suggerisce invece un uso certamente non dovuto alla natura di consumatore” (nel caso di specie: autocarro), la doglianza di vessatorietà non può che risultare infondata.

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