Durata fiscale del leasing ridotto alla metà del periodo di ammortamento e a 12 anni per gli immobili. Sulle operazioni di locazione finanziaria si fa un passo indietro e si reintroducono norme di maggior favore per i contribuenti. Queste le novità introdotte al ddl stabilità con il maxiemendamento del governo votato ieri dal senato (e positivamente accolto da Assilea).
La durata fiscale del leasing. Le regole oggi in vigore prevedono che la deducibilità del costo di un leasing sia riconosciuta in un periodo pari ai due terzi della durata dell’ammortamento fiscale. Con riguardo ai leasing immobiliari tale periodo è nella maggior parte dei casi pari a 18 anni (almeno per i contribuenti per i quali il coefficiente di ammortamento dei cespiti immobiliari è pari al 3%). Inoltre dopo le ultime modifiche il periodo di deducibilità è slegato dalla durata civilistica del contratto. In precedenza la norma consentiva la deducibilità nei tempi sopra descritti solo nel caso in cui la durata contrattuale fosse di medesima durata.
Oggi invece anche a fronte di contratti di durata inferiore al periodo di deducibilità quest’ultima è consentita ma sempre con il rispetto dei limiti temporali. Esemplificando, se oggi si stipula un contratto di leasing di 10 anni, il costo è deducibile ma in un periodo più lungo ovvero in 18 anni. Tale situazione non ha di certo favorito lo sviluppo di tali pratiche contrattuali. Da un lato le società di leasing avevano tutto l’interesse a stipulare contratti di durata inferiore a quella prima comunemente adottata ma ciò per il conduttore comportava la necessità di iscrivere in bilancio l’intero costo spalmato sulla durata del contratto ma andando invece a dedurre il medesimo importo in un tempo più lungo. Se si esemplifica il caso di un leasing immobiliare di costo complessivo pari a 120.000 e stipulato per 12 anni, l’attuale situazione comporta l’imputazione di 10 mila euro di costi ogni anno con un deducibilità annuale limitata a euro 6.666. L’intervento della legge di stabilità ha l’obiettivo di ridurre questa forbice almeno con riferimento ai contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2014. Sempre fermandoci al caso sopra riportato nel caso in cui il contratto di leasing fosse stipulato nel 2014 si avrebbe un pari importo (10.000 euro) di costo imputato nei singoli conto economici e di deduzione ottenuta dall’imponibile fiscale.
Ipt sul riscatto del bene in leasing.Il secondo intervento proposto dalla legge di stabilità è quello della eliminazione dell’ipt nel caso di riscatto degli autoveicoli in leasing. Questa tassazione fino ad oggi colpisce nella sostanza due volte il conduttore del leasing qualora opti per il riscatto del bene. Infatti una prima volta l’imposta è assolta in sede di acquisto del mezzo da parte della società di leasing e una seconda quando è formalizzato il passaggio di proprietà dalla società di leasing all’ex conduttore. La legge di stabilità prevede ora l’azzeramento dell’imposta provinciale di trascrizione in sede di riscatto del bene ed in tal modo (su questo specifico punto) rende pari l’imposizione fiscale tra l’acquisto diretto ed il leasing.
Nuova imposta di registro nel caso di subentro. Ma non ci sono solo notizie positive. Il terzo intervento è infatti di segno opposto. Oggi nel caso di subentro in un contratto di leasing immobiliare non è dovuta alcuna imposta di registro proporzionale. La legge di stabilità (presumibilmente con finalità antielusive ma anche per pareggiare la perdita di gettito derivante dalle prime due novità sopra commentate) introduce sempre dal 2014 la debenza dell’imposta di registro nella misura del 4% calcolata per la cessione del contratto nel caso di subentro in un leasing immobiliare. La base imponibile è fissata nel prezzo di pattuito tra le parti per il subentro aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Oltre agli effetti sulle imposte d’atto tale ultima novità deve essere indagata anche con riguardo alle conseguenze indirette in tema di imposte dirette. La base imponibile per il pagamento dell’imposta di registro è infatti fissata su di un valore differente dal prezzo ma appunto comprensivo delle quote capitali future e del prezzo di riscatto. Ciò comporterà che tale importo risulti perfettamente visibile. Non ci si deve dimenticare allora che tale importo è quello che deve essere considerato anche al fine di individuare la plusvalenza fiscale che si genera in capo al soggetto che cede il contratto: questo dato fino ad oggi non assumeva un’evidenza ma era unicamente considerato in sede di modello unico da parte del soggetto cedente.