Leasing: la legittimità della clausola penale muove le premesse dall’art. 72 quater l.fall.

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Tribunale di Bologna, 14 maggio 2014 (leggi la sentenza per esteso)

In questi termini si è espresso il Tribunale di Bologna con la recentissima sentenza – inedita – del 14 maggio 2014.

In buona sostanza, Il Giudice adito, nel precisare che la struttura tipica della clausola penale è tale da realizzare il contemperamento degli opposti interessi, così da evitare un ingiustificato arricchimento da parte della società di leasing, né ha riconosciuto la piena legittimità.

Proseguendo, il Tribunale petroniano ha poi affermato che una conferma della legittimità di tale assetto negoziale, ossia degli effetti della risoluzione del contratto, pare doversi rinvenire nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore con il D.Lgs n. 5/2006, che, all’art. 72 quater, comma 2, l.fall., ha previsto che “in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale (in tal senso Trib. Milano, sez XII, sent., 29.11.2012)”.

Ragion per cui, “deve ritenersi che l’art. 72 quater l.fall. di nuova introduzione sia il risultato di una precisa scelta del Legislatore, che intende estendere fisiologicamente la rilevanza di tale norma fuori dalla materia fallimentare e dalla fattispecie ivi regolata, proprio perché trae il suo fondamento dal profilo tipologico del contratto di leasing e non dall’evenienza del fallimento dell’utilizzatore (In tal senso, anche Trib. Torino, sez. VI, decreto 23 aprile 2012,, n. 1241)”.

Detto provvedimento, la cui portata è chiaramente singolare, rappresenta il frutto di una spinta giurisprudenziale innovativa, che si è finalmente dimostrata capace di superare le eccezioni di nullità e di manifesta eccessività della clausola penale, ancorandone la valutazione ad un’interpretazione, più che condivisibile, degli esatti parametri di operatività.

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