Legittimità delle valute pattuite e del TEG conforme alle istruzioni di Banca d’Italia
riconoscimento

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Tribunale Monza, 3 novembre 2015, n. 2791

Come ormai di consueto, parte opponente, in relazione al contratto di conto corrente intrattenuto con la banca, eccepiva l’applicazione di condizioni economiche non pattuite e sosteneva l’illegittimità dell’anatocismo, delle valute e degli interessi asseritamente usurari. Per tale ragione, la debitrice chiedeva  l’esibizione di tutta la documentazione contrattuale, onde poter procedere con la redazione di una consulenza tecnica d’ufficio.

Il Giudice adito ha rigettato integralmente le domande dell’ingiunta, confermando pertanto il provvedimento monitorio. Il G.U., prima di tutto, ha rilevato che, nel caso di specie, era stata prodotta copia del contratto di conto corrente, ritualmente sottoscritto, nel quale le parti avevano concordato le condizioni economiche poi applicate al rapporto dalla banca. Tali condizioni, portate a conoscenza della correntista con l’invio degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche, devono considerarsi valide e vincolanti, atteso che l’ingiunta non ha mai esercitato la facoltà di recesso di cui all’art. 118 T.U.B.

Il Tribunale ha, quindi, evidenziato anche la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, stante la condizione di reciprocità prevista in contratto, e delle valute. In particolare, con riferimento a queste ultime, in sentenza si osserva che le valute sono state oggetto di apposita pattuizione, anche nel rispetto del disposto dell’art. 120 T.U.B., e che eventuali erroneità di calcolo “avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione nel termine decadenziale di trasmissione degli estratti. Più in generale, è comunque da ritenersi che la questione inerenti i giorni valuta attenga la contabilizzazione delle operazioni, posto che la contestazione della valuta mira ad inficiare un dato contabile. Ne consegue la rilevanza assorbente della tacita approvazione dell’estratto conto”.

Anche l’eccezione in punto usurarietà degli interessi è stata rigettata, poiché parte opponente era pervenuta a tale conclusione, includendo la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG. In merito, il Giudice ha ricordato che sino al 2009, secondo le Istruzioni di Banca d’Italia, la c.m.s. non andava conteggiata nella determinazione degli interessi. “Questo giudice non ignora l’orientamento della cassazione penale che tiene conto tra gli oneri anche della CMS. Va evidenziato, però, che tale orientamento, come anche da altri sottolineato, non è condivisibile. Le Istruzioni di Banca d’Italia erano chiare nell’affermare che non dovevano essere conteggiate e ad esse non potevano che conformarsi i soggetti vigilati. Il tutto è stato capovolto dall’art. 2 bis, 2° comma, l. 28.01.2009 n. 2 e dalla normativa secondaria che ne ha previsto, viceversa, l’inclusione. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dall’orientamento giurisprudenziale citato, questa normativa non ha alcuna valenza di interpretazione autentica: non vi sono, infatti, elementi che depongono in tal senso. Anzi, proprio l’adozione di questa normativa sta ad indicare esattamente il contrario: prima non c’era l’inclusione, ora c’è. (….) Sotto altro profilo, infine, va sottolineato che, se così non fosse, si finirebbe per paragonare dati non omogenei: da un lato il TEG del singolo operatore calcolato includendo la commissione di massimo scoperto e, dall’altro lato, il TEG medio e relativa soglia rilevati nei decreti ministeriali all’epoca vigenti senza la commissione”.

Da ultimo, il Tribunale di Monza ha respinto la richiesta di esibizione documentale, rammentando che l’onere probatorio ricade sull’attore, il quale deve dare prova di aver quanto meno richiesto alla banca, prima del giudizio, l’acquisizione della documentazione ex art. 119 T.U.B.; “(…) tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca”.

Articolo tratto da

iusletter

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