Lettere di patronage e compagnie assicurative
collaboratori atto costitutivo lettera di sollecito scrittura privata ricevuta agente in attivita finanziaria

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Cass. I sez., 7 ottobre 2015,  n. 20107

 

Il caso da cui trae origine la sentenza della Suprema Corte riguarda l’ammissione di un noto istituto bancario allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazione che, in bonis, aveva rilasciato alla banca due lettere di patronage a garanzia di un mutuo contratto da una società da essa indirettamente controllata e successivamente fallita.

La LCA si è opposta a tale ammissione al passivo, contestando dapprima che nelle lettere di patronage si potesse ravvisare l’assunzione di un obbligo di garantire il debito contratto verso la banca. In secondo luogo, la Procedura affermava la nullità dell’eventuale obbligazione di garanzia, in quanto contratta in violazione dell’art. 5 della legge 295/1978 (Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private contro i danni). Tale norma prevede infatti che “Le società e gli istituti di cui al precedente comma debbono limitare l’oggetto sociale all’esercizio dell’attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale”.

Quanto al primo aspetto, i Giudici di legittimità, confermando l’interpretazione della corte territoriale, affermano che, nel caso di specie, l’assicurazione, con dichiarazione unilaterale ex art. 1333 c.c., aveva assunto una vera e propria obbligazione di garanzia non limitandosi alla mera esternalizzazione della propria influenza (la compagnia si era infatti impegnata a non modificare la propria partecipazione azionaria nella società controllante della obbligata principale, garantendo in caso contrario l’accollo del debito derivante dal mutuo, e successivamente nel corso del giudizio di merito si era dimostrato che erano intervenute cessioni di partecipazioni sociali).

La Suprema Corte, poi, dichiara infondato anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’asserita incompatibilità dell’assunzione di obblighi di garanzia con l’oggetto sociale della società di assicurazione di cui alla già citata legge del 1978.

Sostengono, invero, i giudici di Piazza Cavour, che “un conto è il porre In essere un’attività imprenditoriale eventualmente eccedente i limiti legali sopra Indicati, altro è compiere singoli e specifici atti negoziali, quali quelli implicanti l’assunzione di obblighi di garanzia, che di per sé soli non connotano in alcun modo una specifica attività d’impresa; che, in sostanza, è Il possibile oggetto sociale dell’Impresa assicurativa ad essere limitato dalla norma, e non la capacità d’agire dell’ente”. Chiariscono, ancora, i giudici che l’assunzione di obbligazioni di garanzia potrebbe essere rilevante quale attività di impresa, solo qualora la stessa venisse svolta in modo sistematico e nei confronti di una platea indeterminata di soggetti, perché soltanto in tale evenienza essa comporterebbe un rischio d’impresa diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico assicurativo.

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