ll legale rappresentante può assumere la qualità di garante anche se sottoscrive il finanziamento come coobbligato
riconoscimento

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Corte d’Appello di Milano, 28 luglio 2015, n. 3303

Nonostante l’inequivoca formulazione letterale del contratto di finanziamento, e più in particolare di una specifica clausola approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (“Il legale rappresentante dell’Azienda che sottoscrive in nome proprio, nell’apposito spazio la presente richiesta, è considerato quale coobbligato in solido con l’Azienda”), il Tribunale di Milano aveva ritenuto, infatti, che la sottoscrizione della predetta clausola non generasse alcun vincolo di solidarietà in capo al legale rappresentante della società obbligata principale, né alcuna assunzione in proprio di quest’ultimo rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo.

La ragione, peraltro, secondo il Tribunale ambrosiano era da ricercarsi nella circostanza – non condivisibile – che il legale rappresentante della società avrebbe dovuto firmare il contratto nello spazio destinato “alla firma di un eventuale fideiussore”.

In questi termini, infatti, si era espresso il Giudice di prime cure in sentenza: “Né al fine di far rispondere la predetta sig.ra […omississ…], quale garante delle obbligazioni assunte dalla […omississ…] s.r.l. può valer l’ulteriore firma della stessa apposta nello spazio riservato alla “firma del legale rappresentante per coobbligazione”, posto che l’assunzione della qualità di garante, nella materia contrattuale, va ricondotta all’obbligazione fideiussoria; che per l’assunzione di tale obbligazione risulta essere stato previsto, nel modulo in discussione, un apposito spazio, pacificamente non sottoscritto; che, inoltre, ai sensi dell’art. 1937 c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa; che tale requisito  non pare possa rinvenirsi nella firma rilasciata nello spazio riservato alla “firma del legale rappresentante per coobbligazione”.

Inevitabile, dunque, sottoporre la vicenda al riesame della Corte d’Appello di Milano, per ottenere la riforma di una sentenza caratterizzata da un percorso logico argomentativo viziato e censurabile sotto più profili.

Ed invero, impugnato il provvedimento in sede di gravame, la Corte d’Appello ha riformato in toto il sentenza di primo grado affermando che, “diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel nostro ordinamento l’assunzione della qualità di garante non è riconducibile all’unica ipotesi della fideiussione, esistendo anche il contratto autonomo di garanzia (v. Cass. 3326 del 7/3/02, Cass. 5044 del 3/3/09) e non essendo, comunque, precluso alla libera volontà delle parti di pattuire la garanzia personale della legale rappresentante della società, solidalmente coobbligata con la società da lei rappresentata, inequivocabilmente prestata nel caso di specie”.

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