L’usura nei contratti di mutuo: nullità della clausole ed onere alla prova

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Tribunale Venezia, 15 ottobre 2014, n. 2163 (leggi la sentenza)

Tramite la sentenza in oggetto, la giurisprudenza di merito ha preso ulteriormente posizione con riguardo alla ormai nota questione dell’usura, troppo spesso sollevata dai correntisti genericamente e prescindendo dal caso di specie.

Nella fattispecie sottoposta all’esame del giudice veneziano, i fideiussori sostenevano che la banca avesse applicato al mutuo fondiario concesso alla debitrice principale interessi usurari, chiedendo pertanto la dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali e la restituzione delle somme percepite dall’istituto di credito a titolo di interessi.

Il Tribunale adito, con riguardo agli interessi corrispettivi, ha osservato che la relativa misura indicata nel contratto era ben al di sotto della soglia usura. Per quanto concerne, invece, gli interessi moratori, il Giudice ha precisato che gli stessi erano previsti e disciplinati da una clausola diversa del contratto e che al massimo sarebbe stato necessario verificare se la loro misura fosse usuraria.

In tal caso, la dichiarazione di nullità avrebbe investito solo tale specifica ed autonoma clausola. Infatti, “tale conclusione risulta avvalorata anche dalla lettura dell’art. 1815 c.c. (…): tale articolo è quindi da interpretarsi nel senso che è consentita la dichiarazione di nullità e la conseguente caducazione, anche di una clausola che preveda interessi moratori usurari qualora essi siano anche solo pattuiti e a prescindere da una loro applicazione concreta. (…) l’art. 1815 c.c. non può tuttavia certamente interpretarsi nel senso di prevedere la nullità di ogni clausola relativa ad altri e diversi interessi (…)”.

Nonostante tale precisazione, il Tribunale di Venezia ha comunque rigettato tutte le domande di parte attrice, ritenendo esplorativa e irrilevante la consulenza tecnica contabile chiesta dagli attori, “in quanto non risultano né sono allegati ritardi nei pagamenti nelle rate da parte dei mutuatari, né risulta documentata in alcun modo la concreta applicazione di interessi moratori conseguenti a rate impagate o a ritardi nel pagamento, con la conseguenza che anche in caso di pronuncia di nullità della predetta clausola disciplinante gli interessi moratori, non vi sarebbero conseguenze in punto restituzione dell’indebito; né la richiesta consulenza tecnica d’ufficio può estendersi ad una valutazione in ordine agli interessi convenzionali non sussistendo elementi probatori di alcun genere per ritenere tali interessi pattizi usurari”.

In conclusione, può affermarsi che il Giudice, oltre a ribadire l’ormai condivisa distinzione tra interessi moratori ed interessi corrispettivi (con la conseguenza che la nullità di uno dei due oneri non si estende automaticamente all’altro), ha evidenziato che non è sufficiente lamentare l’addebito di interessi usurari senza nulla produrre: in assenza di un qualsiasi elemento probatorio, il Tribunale non è neppure tenuto a disporre una perizia tecnica, che avrebbe in tal caso natura esplorativa.

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