Avviene spesso che la banca si accordi con il debitore per trasformare, in tutto o in parte, i crediti chirografari (cioè quelli senza garanzie, o garantiti da semplici fideiussioni), attraverso l’erogazione di un mutuo fondiario. Il vantaggio per la banca è duplice: oltre ad acquisire l’ipoteca, ottiene in dieci giorni – grazie alla formula fondiaria del mutuo – il cosiddetto consolidamento, il cui effetto principale è la non revocabilità, decorsi i predetti dieci giorni, dell’ipoteca.
Ora la Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 9482 dello scorso 18 aprile, che il mutuo fondiario stipulato sul presupposto di estinguere debiti preesistenti manca della causa tipica, ossia della messa a disposizione del denaro al debitore, ma ciononostante non può essere dichiarato nullo. Tuttavia, la mancanza di causa tipica rende inapplicabili le norme speciali in materia, tra cui appunto il consolidamento in dieci giorni e la non revocabilità dell’ipoteca.