Nell’ultimo decennio si è assistito ad un cambio di rotta nel comparto bancario e finanziario
Registro unico antiriciclaggio

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Se, infatti, per lunghi anni i players bancari e creditizi erano considerati un “servizio di promanazione statale” e quindi scarsamente sanzionabili in relazione ad eventuali profili di illiceità civile nell’esercizio delle attività e dei servizi contrattuali prestati alla clientela, solo recentemente si è assistito ad una sorta di adeguamento normativo nel considerare, ai fini della maggiore tutela della clientela privata, banche ed intermediari finanziari quali veri e propri soggetti di diritto privato e, come tali, sottoposti ad una più stringente disciplina contrattuale di trasparenza nei confronti dei contraenti. Di qui l’impostazione legislativa recepita direttamente nel Testo Unico Bancario al Titolo VI, come modificato dal Decreto Legislativo 141 del 13 agosto 2010recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del TUB con altre disposizioni in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.

A fronte di una sorta di “privatizzazione”, gli intermediari creditizi e bancari sono considerati ancora “collaboratori statali” nell’espletamento degli adempimenti degliobblighi antiriciclaggio: dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 231 del 29 novembre 2007 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misura di attuazione”, il Legislatore ha inteso considerare i soggetti citati, tra cui banche, intermediari finanziari, mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria, quali destinatari di una serie di obblighi volti ad evitare che detto comparto divenga lo strumento inconsapevole di soggetti che, per il loro tramite, compiano operazioni illecite volte a riutilizzare proventi di attività criminali in attività legali, al fine ultimo di occultare la provenienza illecita della ricchezza.

Oggi, dunque, sulla base di una serie di disposizioni normative, le quali trovano la loro fonte in atti comunitari ed internazionali, nel nostro Paese vige un complesso ed articolato sistema di controlli preventivi (ma anche successivi) all’effettuazione di operazioni realizzate per il tramite di soggetti di cui al d.Lgs. 231/07 onde prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio. Il Decreto Legislativo 231/07, perseguendo l’obiettivo diprevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, contiene una definizione di riciclaggio che amplia la nozione esistente del codice penale (cfr. art. 648 bis) ed alla quale faceva riferimento la previgente disciplina antiriciclaggio (Legge 5 luglio 1991, n. 197).

Secondo il dettato dell’articolo 2, con la nuova definizione di antiriciclaggio, viene dunque ampliato il novero dei cd. reati presupposto del riciclaggio in quanto non si parla, come nell’art. 648 bis c.p, di beni o altre utilità provenienti da “delitto colposo” bensì di beni provenienti “da un’attività criminosa” rientrando in tale concetto “qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave”. Tale nuovo ampliamento si è reso necessario a seguito del fatto chela radice del crimine sotteso al fenomeno del riciclaggio è nel corso degli anni cambiata; altra evidenza che comporta rilevanti novità rispetto alla nozione penalistica di riciclaggio è la mancanza dell’inciso “fuori dei casi di concorso nel reato…”, il che concorre all’ampliamento delle fattispecie rientranti nella definizione stessa di riciclaggio, estendendola anche alle operazioni di “auto-riciclaggio”. Non si pone più il problema dell’estraneità del cliente rispetto all’origine illecita dei capitali oggetto di trasferimento, movimentazione etc.; i beni possono provenire anche “da una partecipazione” all’attività criminosa e quindi dall’autore stesso dell’illecito o da un soggetto che ha concorso nella realizzazione del crimen. Il reato di riciclaggio pertanto continuerà ad essere disciplinato dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, tuttavia, ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio, dovranno essere prese in considerazione anche ulteriori condotte quali la ricettazione ed il favoreggiamento reale.

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