Reintegrazione nel posto di lavoro esclusa anche per il licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo dal giudice, indennizzi al lavoratore dimezzati rispetto a quelli previsti per le grandi imprese, e, in ogni caso, non superiori a sei mensilità di retribuzione. Ecco le novità per le imprese che non superano la soglia dei 15 dipendenti o gli altri requisiti dimensionali previsti dall’articolo 18 (commi 8 e 9) dello statuto dei lavoratori.
Anche in queste aziende, il nuovo contratto a tutele crescenti in vigore per le assunzioni effettuate dal 7 marzo in poi, si somma con l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015.
Vediamo, dunque, quali sono le disposizioni da considerare in vista di eventuali nuovi inserimenti di personale o stabilizzazioni nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti.
L’esonero contributivo
Il primo aspetto da considerare è il bonus previsto dalla legge 190/2014 (articolo 1, commi 118 e seguenti): per 36 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato stipulate entro il 31 dicembre 2015 (esclusi apprendisti e lavoratori domestici), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi Inail, nel limite di 8.060 euro all’anno.
Anche nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, bisogna verificare che non ci siano le condizioni di esclusione dal beneficio. L’esonero non spetta infatti nei casi di assunzione di lavoratori:
che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
con i quali il datore, considerando anche le società controllate o collegate in base all’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, aveva già in corso un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge 190/2014 (ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014).
Sul nuovo beneficio contributivo l’Inps ha fornito le istruzioni operative con la circolare 17 del 29 gennaio 2015, e poi con il messaggio 1144 del 13 febbraio 2015 (che ha istituito il codice di autorizzazione 6Y).
L’istituto ha evidenziato che si tratta di un incentivo all’occupazione, rivolto a tutti i datori privati di ogni settore economico, con unità produttive localizzate in qualsiasi area del territorio. Non solo: la sua applicazione prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa e non richiede che ci sia un incremento dell’organico.
L’esonero spetta anche in caso di conversione di un contratto a tempo determinato e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Il cumulo con altri incentivi
Lo sgravio previsto dalla legge di stabilità 2015 non si può abbinare ad altre agevolazioni di tipo contributivo, ma è cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni di natura economica, come i bonus per inserire in azienda lavoratori disabili (articolo 13 della legge 68/1999), giovani genitori (Dm 19 novembre 2010), beneficiari dell’Aspi e iscritti alla Garanzia giovani.
Infine, i datori che fanno nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono fruire dell’esonero contributivo della legge di stabilità 2015, abbinandolo all’incentivo economico previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 223/1991.
Reintegra in casi limite
Se fino a oggi, nel caso delle Pmi (non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 della legge 300/1970), il licenziamento dei dipendenti era regolato dalla legge 604/1966, in seguito al Dlgs 23/2015, per i nuovi assunti a partire dal 7 marzo scorso, e per i contratti a termine e di apprendistato convertiti a tempo indeterminato dalla stessa data, in caso di licenziamento ingiustificato si applicano norme diverse.
In pratica, se il giudice dichiara la illegittimità del licenziamento, si avranno le seguenti conseguenze a seconda che il dipendente sia stato assunto:
fino al 6 marzo 2015: riassunzione o, a scelta del datore, risarcimento del danno con una somma stabilita dal giudice tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
dal 7 marzo 2015: 2 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per i primi due anni di occupazione, aumentati di una mensilità per ogni altro anno di servizio, fino a un massimo di sei mensilità.
In pratica, la reintegrazione nel posto spetta solo se si tratta di licenziamento discriminatorio, nullo perché contrario a una norma di legge o non intimato per iscritto.
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