OAM, ecco come rispettare gli obblighi sui requisiti di onorabilità e sulla formazione professionale
esame OAM, KRADIOS, cambiavalute

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Non rientrano nelle competenze di agenti e mediatori i ricorsi sul recupero delle somme non maturate sulla cessione del quinto 

Due comunicazioni per garantire il corretto operare di agenti e mediatori creditizi sul mercato: le ha deliberate l’Oam, anche alla luce di segnalazioni ricevute relative ad alcuni comportamenti anomali e non in regola con la normativa di settore. Si tratta di aspetti cruciali, quali le modalità di verifica dei requisiti di onorabilità di collaboratori e dipendenti, l’obbligo di formazione professionale e i limiti all’attività degli intermediari del credito con particolare riferimento al servizio di recupero delle somme non maturate sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione: un servizio, chiarisce l’Oam, che non rientra in alcun modo nelle attività che possono svolgere agenti e mediatori.

La verifica dei requisiti di onorabilità di collaboratori e dipendenti 

Nella comunicazione n.12 l’Oam chiarisce che modalità e tempistiche con le quali effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità di collaboratori e dipendenti rientrano nella discrezionalità degli intermediari che sono però comunque responsabili se non si sono avvalsi di modalità idonee. In proposito l’Organismo ricorda che la normativa prevede la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva rilasciata da dipendenti e collaboratori, ma per le opportune verifiche è sempre possibile l’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con la cadenza ritenuta più congrua. In ogni caso gli intermediari del credito sono solidalmente responsabili dei danni eventualmente causati dai propri dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle rispettive attività.

L’obbligo di formazione professionale 

L’Oam, nella comunicazione n.12, ricorda che la regolamentazione vigente prevede almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti. Il ‘pacchetto’ di ore potrà essere distribuito liberamente nell’arco di tempo previsto purché in uno dei due anni vengano effettuate almeno 15 ore di cui 10 in aula o con modalità equivalenti. Si tratta di modalità che, alla luce dell’attività di vigilanza effettuata dall’Organismo, non vengono in alcuni casi rispettati.

L’Oam sottolinea che il mancato rispetto degli obblighi di formazione costituisce una violazione sanzionabile e in ogni caso, qualora la violazione venga riscontrata, o anche in un momento precedente in caso di ravvedimento, i soggetti inadempienti dovranno prontamente procedere all’aggiornamento professionale.

Cessione del quinto dello stipendio o della pensione 

L’Oam, con la comunicazione n.11, chiarisce che agenti e mediatori creditizi possono svolgere esclusivamente le attività loro riservate nonché quelle connesse o strumentali ed espressamente previste come compatibili. Non rientra in nessuna di queste categorie il servizio accessorio di recupero degli oneri non maturati in caso di estinzione della cessione del quinto dello stipendio o della pensione: nello specifico si è invece rilevato che alcuni intermediari del credito, dopo aver intermediato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto, e avere quindi maturato la provvigione, in sede di rinnovo delle medesime operazioni di finanziamento contro cessione del quinto hanno proposto, per conto del cliente, o per interposta persona, in un primo momento reclamo all’intermediario finanziario per ottenere il rimborso dovuto a titolo di oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di tali contratti e, poi, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

L’Oam sottolinea inoltre che questo servizio accessorio sembra essere standardizzato come tecnica commerciale finalizzata a incrementare i volumi distributivi e a massimizzare i profitti degli intermediari del credito, piuttosto che a tutelare le esigenze del consumatore. In molti casi, infatti, è stato riscontrato come il cliente/consumatore non avesse alcuna contezza delle ragioni poste alla base della formalizzazione del reclamo e alla presentazione del successivo ricorso all’ABF.

L’Oam sottolinea che tali servizi sono in contrasto con il principio di esclusività previsto dalla normativa di settore né possono rientrare nel concetto di attività connessa e/o strumentale all’attività di intermediazione svolta configurandosi come una vera e propria attività ulteriore e diversa.

Comunicazione n. 11_16

Comunicazione n. 12_16

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