Chiarimenti dell’OAM in merito ai servizi accessori forniti alle cessioni del quinto
esame OAM, KRADIOS, cambiavalute

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L’Organismo Agenti e Mediatori al fine di prevenire prassi anomale o elusive degli obblighi di legge, ritiene necessario fornire agli operatori indirizzi e chiarimenti in merito ad alcune attività prestate dagli intermediari del credito operanti nel comparto della cessione del quinto dello stipendio e pensione.

Come noto, l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediazione creditizia è disciplinato principalmente dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”), segnatamente il Titolo VI-bis (art. 128-quater- 128-quaterdecies) e dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, i quali fissano i requisiti e gli obblighi volti ad assicurare la correttezza e la trasparenza della professione.

L’agente in attività finanziaria può svolgere in via esclusiva la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, banche o Poste italiane (art. 128-quater, comma 1, TUB).

Il mediatore creditizio, invece, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies, comma 1, TUB).

Entrambe le richiamate figure possono svolgere esclusivamente le attività loro riservate nonché quelle connesse o strumentali ed espressamente previste come compatibili (artt. 128-quater, comma 1 e 128-sexies, comma 3, TUB).

Per attività connesse e strumentali si intendono rispettivamente le attività che hanno carattere ausiliario rispetto a quella esercitata (a mero titolo esemplificativo, lo

studio, la ricerca e l’analisi in materia economica e finanziaria) e le attività accessorie che consentono di sviluppare l’attività esercitata (ad esempio, l’informazione commerciale).

Per quanto concerne le attività previste come compatibili con quelle di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia si rinvia all’art. 17, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

La cessione del quinto dello stipendio, disciplinata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 1801, invece, è una forma di credito non finalizzato in cui il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento mediante la cessione volontaria all’intermediario di una quota, non superiore al quinto del proprio stipendio mensile netto, per massimo centoventi mesi.

Il debitore può ad ogni modo rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la somma dovuta al finanziatore ed ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, fatto salvo un equo indennizzo al finanziatore per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato.

Tale forma di credito rientra senza dubbio tra i contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma nell’ambito dei quali gli intermediari del credito svolgono la propria attività di promozione o conclusione ovvero di mettere in relazione le parti interessate alla concessione dei finanziamenti stessi.

Così delineato brevemente il vigente quadro normativo, nell’ambito dell’attività di vigilanza effettuata dallo scrivente Organismo ai sensi di legge nonché a seguito di circostanziate segnalazioni pervenute, è emersa la prassi degli intermediari del credito di offrire alla clientela, in sede di rinnovo di operazioni di finanziamento contro cessione del quinto, direttamente o per interposta persona, un servizio accessorio di recupero degli oneri non maturati del finanziamento estinto.

Nello specifico si è rilevato che alcuni intermediari del credito, dopo aver intermediato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto, ed aver quindi maturato la provvigione ai sensi delle disposizioni vigenti, in sede di rinnovo delle medesime operazioni di finanziamento contro cessione del quinto hanno essi stessi, per conto del cliente, ovvero per interposta persona, proposto in un primo momento reclamo all’intermediario finanziario al fine di ottenere il rimborso dovuto a titolo di oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di tali contratti e, poi, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito “ABF”).

Gli intermediari del credito inizialmente non sembrano richiedere alcun anticipo al cliente, ma trattengono una percentuale del recuperato sulle somme astrattamente dovute al cliente.

In alcuni casi, è emerso che taluni intermediari finanziari hanno ricevuto formale richiesta di ristorno delle commissioni non maturate già prima dell’effettiva estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto.

Il servizio accessorio sopra descritto sembra, inoltre, essere standardizzato come tecnica commerciale volta a incrementare i volumi distributivi e a massimizzare i profitti degli intermediari del credito, piuttosto che a tutelare le esigenze del consumatore. In molti casi, infatti, è stato riscontrato come il cliente/consumatore non abbia alcuna contezza delle ragioni poste alla base della formalizzazione del reclamo e alla presentazione del successivo ricorso all’ABF.

Lo scrivente Organismo evidenzia come l’operatività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sia strettamente soggetta al principio di esclusività nello svolgimento della propria attività nonché allo svolgimento di quelle connesse, strumentali e compatibili; tale principio ne delimita il perimetro, rispettivamente, alla promozione e conclusione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma ovvero alla messa in relazione di intermediari bancari e/o finanziari con i potenziali clienti per la concessione dei predetti finanziamenti.

Si deve ritenere, pertanto, come il servizio offerto dagli intermediari del credito, e sopra compiutamente descritto, sia in contrasto con il principio di esclusività previsto dagli artt. 128-quater, comma 1 e 128-sexies, comma 3, del TUB.

Il predetto servizio offerto dagli intermediari del credito non potrebbe nemmeno rientrare nel concetto di attività connessa e/o strumentale all’attività di intermediazione svolta configurandosi come una vera e propria attività ulteriore e diversa rispetto a quella attribuita loro dal Titolo VI-bis del TUB.

Con particolare riguardo agli agenti in attività finanziaria si ricorda, peraltro, che con il contratto di agenzia l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte – i.e. l’intermediario proponente -, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona specifica (articolo 1742, comma 1, c.c.).

Ai sensi dell’art. 1746, comma 1, c.c., l’agente, durante l’esecuzione dell’incarico di agenzia, è tenuto a tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. I limiti dell’operatività sopra descritta sono maggiormente evidenti nell’ipotesi in cui lo stesso agente in attività finanziaria abbia concluso – per conto dell’intermediario – con il cliente, in un primo momento, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto e poi si sia trovato a offrire al cliente il predetto e diverso servizio accessorio di recupero degli oneri non maturati gestendone prima il reclamo e successivamente il ricorso all’ABF.

La disciplina riservata agli intermediari del credito dalla legislazione vigente, pertanto, non lascia ulteriori margini per lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle previste, le quali, non potendo rientrare in un concetto di connessione e strumentalità rispetto a quella propria di intermediazione creditizia, andrebbero a modificare gli elementi costitutivi e caratterizzanti le due figure: la promozione e la conclusione di contratti di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma – nel caso dell’agente in attività finanziaria – e la messa in relazione degli intermediari bancari e finanziari con la potenziale clientela – nel caso del mediatore creditizio -.

La verifica della corretta applicazione della normativa vigente rientra nelle attività di vigilanza sull’operato degli intermediari del credito demandate all’Organismo, che interesserà la Banca d’Italia per eventuali profili di competenza.

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