Da subito possono ottenere l’autorizzazione, da chi gestisce le banche dati pubbliche, a mettere le mani sulle informazioni necessarie per eseguire i pignoramenti e, di rimbalzo, confiscare i beni e crediti espropriabili.
Tale diritto consultivo è garantito dal decreto legge 132 del 2014. Ora, grazie al Tribunale di Mantova, non c’è più bisogno di attendere il via libera ministeriale: chi ha un credito da riscuotere può immediatamente vagliare la dote sequestrabile alla controparte con la quale rifarsi. Semaforo ancora rosso, invece, per i dati attraverso gli ufficiali giudiziari: occorre attendere il decreto ministeriale sulle modalità di accesso.
Il Tribunale si è espresso in merito al caso di una Srl, che si è appellata all’articolo 492 del codice di procedura civile, chiedendo l’autorizzazione a cercare beni pignorabili di una società debitrice con le modalità telematiche.
La legislazione affida all’ufficiale giudiziario il potere di accedere (mediante collegamento telematico diretto) ai dati contenuti nei database pubblici Con un “ma”: se le strutture tecnologiche – necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati – non sono funzionanti, il creditore procedente, sempre previa autorizzazione, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute. E il gioco è fatto.
Il giudice Laura De Simone ha così vagliato l’istanza della società creditrice, riconoscendole il diritto di avere notizie, ad esempio, sull’archivio dei conti correnti e le automobili possedute dal proprio debitore.