Rebus liberatoria per i contribuenti interessati alla voluntary disclosure
Rientro capitali, costi sensibili

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Poiché la Svizzera ha firmato con l’Italia l’accordo per lo scambio di informazioni secondo lo standard Ocse 2005, il contribuente ha certamente diritto all’applicazione della sanzione minima del 3% sul quadro RW (ridotta allo 0,75% in caso di adesione) e a non subire il raddoppio delle sanzioni per le imposte sui redditi disposto dall’articolo 12 del Dl 78/ 2009.
Se il contribuente vuole ottenere anche la riduzione delle sanzioni sul quadro RW dallo 0,75% allo 0,5% e la disapplicazione del raddoppio dei termini d’accertamento dei redditi e di contestazione delle violazioni per il quadro RW e vuole mantenere gli asset in Svizzera, oppure li ha trasferiti o vuole trasferirli in un altro Paese non Ue o non See white list, deve rilasciare alla banca estera un’autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di voluntary (waiver) controfirmata dall’intermediario estero. L’autorizzazione deve essere prodotta nel corredo informativo e documentale, facendola pervenire all’ufficio, anche in originale, in tempo utile a consentire di tenerne conto nei corrispondenti atti: invito, atto di accertamento con adesione ovvero atto di contestazione. Se il contribuente invece intende trasferire o ha già trasferito gli asset in Italia («rimpatrio fisico» o «giuridico») o in uno Stato Ue o See white list, dalla circolare 10/E del 2015 si desume che il waiver non sia necessario, nonostante il tenore letterale della norma appaia differente, menzionando condizioni da rispettare “congiuntamente”.
Il waiver deve riferirsi – secondo la circolare – (solo) ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla voluntary, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni Ocse tra Italia e Paese di deposito. La legge stabilisce che debbano essere trasmessi alle autorità italiane «tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria», per cui molti operatori intendevano le informazioni relative alla “storia passata” degli asset. Anche nella roadmap sottoscritta da Italia e Svizzera, infatti, si specifica che con il waiver le banche elvetiche sono autorizzate a comunicare su richiesta, senza con ciò violare l’articolo 271 del Codice penale svizzero, l’identità del cliente e alcune informazioni finanziarie al fine di consentire alle autorità italiane di verificare la correttezza e la completezza delle informazioni fornite dal contribuente italiano con la voluntary, in presenza di rischi o ragioni per ritenere, sulla base di fatti, che tali informazioni siano errate o incomplete.
Il 26 marzo scorso l’Associazione svizzera dei banchieri ha dunque pubblicato una proposta di waiver, manifestamente basata su quest’ultima interpretazione. Ora, l’incognita per le banche svizzere è se il waiver così impostato consenta o meno lo scambio di informazioni per il futuro, richiesto dall’Agenzia, ovvero se, essendo basato sulla roadmap (sul “passato”), le esponga a rischi, se dovessero seguire l’interpretazione dell’Agenzia. Inoltre, vi è incertezza su cosa l’Agenzia richiederà alle banche in concreto e come. È dunque auspicabile che a breve le autorità svizzere chiariscano la portata esatta del testo o che lo modifichino, se possibile in linea con le richieste dell’Agenzia, ovvero che l’Agenzia si allinei maggiormente alla roadmap accettando un waiver che riguardi solamente la verifica di quanto dichiarato dal contribuente in sede di voluntary. Altrimenti, il rischio è che i contribuenti, che spesso incontrano intermediari italiani disposti ad accettare in amministrazione gli asset solo dopo che il cliente abbia avviato la voluntary tramite la via del waiver, restino bloccati, con la scadenza del 30 settembre ormai prossima.

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