Registro unico antiriciclaggio

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Registro unico antiriciclaggioRegistro pubblico centrale obbligatorio per ogni stato membro nel quale dovranno essere riportati i dati relativi alla proprietà effettiva delle società e ogni operazione finanziaria che coinvolga le aziende. Tali registri dovranno risultare immediatamente accessibili dalle forze dell’ordine e alle competenti autorità governative. Anche ad altri soggetti sarà consentito un parziale accesso al registro a condizione che dimostrino la titolarità di un interesse legittimo. Appare questo l’aspetto più rilevante dei risultati raggiunti nei giorni scorsi dal Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo per la messa a punto della IV direttiva antiriciclaggio, il cui testo definitivo dovrebbe essere reso noto a breve. Il Mef ha reso noto, ieri, sul proprio sito, i contenuti principali dell’accordo in merito alla direttiva e al nuovo regolamento sui trasferimenti dei fondi, che introduce, nell’Ue, le più recenti raccomandazioni della Financial action task force.

L’istituzione del registro centralizzato. Nella nota apparsa sul sito del Mef, dipartimento del tesoro, si legge: «Al fine di accrescere la trasparenza in merito alla proprietà delle società e dei trust e di fornire alle autorità, strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il testo approvato introduce in tutti i paesi europei un registro centralizzato di informazioni riguardo alla proprietà effettiva. Il registro sarà accessibile alle autorità competenti, le Uif, gli enti obbligati e le persone capaci di dimostrare interesse legittimo nel settore. La direttiva riconosce l’importanza dell’adozione di un approccio sovranazionale per quanto concerne i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell’Unione, affidando alla Commissione europea il compito di condurre una valutazione sovranazionale di tali rischi e formulando raccomandazioni agli stati membri affinché questi possano farvi fronte in modo efficace. Inoltre, stabilisce un approccio europeo per l’individuazione di paesi terzi che presentano lacune strategiche nel proprio quadro antiriciclaggio». Presumibilmente, l’accesso a tale registro oltre che agli organi investigativi (alla Gdf, Uif, Dia ecc.) dovrebbe essere consentito a tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri soggetti previsti dall’attuale art. 14 del dlgs 231/07), i quali, nell’ambito delle proprie attività di adeguata verifica, sono tenuti all’individuazione del titolare effettivo. Non pare dubbio, infatti, che a tali soggetti possa essere riconosciuto un interesse legittimo per accedere a tali dati propedeutici all’assolvimento di un obbligo legislativo, l’individuazione del titolare effettivo, la cui mancata identificazione potrebbe presto essere assoggettata a specifica sanzione dal nostro legislatore (si veda ItaliaOggi del 2 gennaio scorso).

Le altre previsioni della direttiva. Nella direttiva in commento sono contemplate, inoltre, specifiche disposizioni finalizzate a supervisionare in maniera più efficace gli istituti di pagamento che operano a livello transnazionale mediante agenti e nuove norme rivolte a un miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra le unità di informazione dei vari paesi e all’identificazione dei riciclatori a livello transnazionale. In linea con le raccomandazioni Gafi viene confermata l’inclusione dei reati fiscali connessi a imposte dirette e indirette fra quelli presupposto del reato di riciclaggio (tesi ormai pacifica nell’ordinamento italiano). Nel nostro ordinamento risulterebbero rilevanti a riguardo tutti i reati previsti nel dlgs 74/2000. A livello sanzionatorio viene confermata l’indicazione di una gamma di sanzioni, sia di livello amministrativo che penale, che gli stati membri dovranno prevedere in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazione sospette, allo scopo di garantire una certa omogeneità all’interno dei diversi stati, garantendo tuttavia una differenziazione in relazione ai diversi soggetti tenuti al rispetto della normativa (per esempio, intermediari finanziari e professionisti). Le sanzioni penali previste in conformità con il diritto nazionale non dovranno violare il principio del ne bis in idem. Attraverso dette norme, sempre più stringenti, anche a livello di cooperazione internazionale, si vorrebbe evidentemente limitare il fenomeno del riciclaggio che, secondo i dati del Global financial integrity, coinvolgerebbe ogni anno una percentuale fra il 2 e il 5% del Pil mondiale.

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