Ripetizione dell’indebito per usura nei contratti di finanziamento: il diritto del debitore si prescrive in dieci anni a far data da ogni singolo pagamento

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L’esame di alcune problematiche sottese alla risoluzione di un quesito di diritto sottoposto di recente al nostro esame, offre lo spunto per condividere alcune riflessioni in ordine ad un’interessante arresto giurisprudenziale in materia di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito degli interessi anatocitistici ed usurari.

Come noto, ed in via generale, il debitore può esercitare azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. entro dieci anni.

Non tutti sanno, tuttavia, che con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, l’azione di ripetizione (sia che si tratti di interessi usurari sia che si parli di interessi anatocistici) è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, con decorrenza non dalla data di annotazione in conto corrente di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, bensì dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.

La ragione risiede nel fatto che i versamenti eseguiti in conto corrente da parte del Cliente hanno, in un caso quale quello testé invocato,  una “funzione ripristinatoria della provvista”, e non di pagamento vero e proprio.

Le Sezioni Unite dalla Suprema Corte sul punto sono estremamente chiare: ““L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati [fattispecie assimilabile anche alla corresponsione di interessi usurari, nell’analogia fattuale e giuridica] con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nella ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dare vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nella esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens” (Cass. Sez. Unite, 24418/2010).

Ragion per cui, argomentando a contrario, possiamo  affermare che nei contratti di finanziamento, essendo il pagamento di natura solutoria – in quanto destinato ad estinguere un debito, e non a ripristinare una linea di credito utilizzata dal cliente – l’azione di ripetizione degli eventuali interessi usurari o anatocistici si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal pagamento di ogni singola rata prevista dal piano di ammortamento finanziario.

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