Segnalazione in CAI: effetti del pagamento tardivo

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Tribunale di Milano, 15 ottobre 2014 (leggi la sentenza)

L’ordinanza in commento è stata resa nell’ambito di un procedimento cautelare, in cui il ricorrente chiedeva la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale d’Allarme Interbancaria. Tale soggetto era stato segnalato in CAI, per aver tratto un assegno rimasto insoluto, che tuttavia aveva provveduto a pagare tardivamente al beneficiario entro il termine di legge di 60 giorni dalla scadenza del titolo, maggiorato della penale del 10% e degli interessi  per il ritardo. La prova del pagamento era stata, però, fornita all’istituto di credito oltre il citato termine.

La banca segnalante, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in ragione del carattere residuale dello strumento cautelare azionato, a fronte della disposizione di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione).

Il Giudice milanese ha osservato come la norma citata dalla resistente prevede, solo con riferimento ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, la proponibilità di apposito ricorso. “Ebbene, dopo l’abrogazione del comma 6 dell’art. 152 del Codice Privacy, permane il rimedio di cui all’art. 10 III comma del D. Lgs. n. 150/11 relativo esclusivamente ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Da ciò consegue che non sono soggetti al rimedio in questione tutti i provvedimenti emessi da altri soggetti diversi dal Garante. In un simile contesto, quindi, ciò che viene in rilievo, con lo strumento cautelare tipico di cui all’art. 700 cpc, è la verifica circa la legittimità dell’operato di soggetti terzi in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della specifica diligenza richiesta nel settore volta volta trattato”.

Quanto al merito del giudizio, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo di dover privilegiare l’aspetto sostanziale dell’avvenuto pagamento tardivo, osservando che l’art. 8 della L. 386/90 sancisce che “che il traente debba fornire la prova dell’avvenuto pagamento, senza alcuna precisazione in ordine alle modalità ed alla tempistica di detta prova” e che “ragioni di ordine sostanziale ed inerenti l’aspetto gravemente sanzionatorio, proprio dell’interdizione bancaria, inducono ad escludere un ulteriore aggravio della posizione del traente, aggravio costituito dalla necessità di rispettare un termine quanto alla prova del pagamento tardivo”.

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