Sorveglianza più stretta sui «crediti ristrutturati»

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Monitoraggio più severo dei crediti ristrutturati o oggetto di concessioni e maggiori obblighi di segnalazione al l’Autorità di vigilanza dei debitori inadempienti. È quanto emerge dalla nuova classificazione dei crediti delineata dalla Banca d’Italia che mira a garantire una valutazione più rigorosa, e omogenea a livello europeo, della qualità degli attivi bancari. La proposta è contenuta nel documento di consultazione dello scorso 29 agosto, che recepisce gli standard tecnici pubblicati dalla European banking authority (Eba) nel luglio scorso e in attesa di adozione da parte della Commissione europea.
La bontà dei crediti è un elemento portante della stabilità del sistema finanziario. L’incremento dei crediti di dubbio realizzo causato dalla crisi finanziaria si traduce in un ostacolo alle nuove concessioni di prestiti e in un ritardo della ripresa dell’economia reale. In questo contesto l’Eba ha fornito alle autorità di vigilanza europee uno strumento addizionale per valutare su una base comparabile la qualità degli attivi. L’attenzione è concentrata sulle definizioni armonizzate di esposizioni deteriorate (non-performing exposures) e oggetto di concessioni (forborne exposures). Quest’ultima definizione, in particolare, rappresenta una novità nel panorama nazionale.
L’analisi attenta dei casi di modifica delle condizioni contrattuali, anche in assenza di una formale ristrutturazione, è un ulteriore strumento di valutazione della qualità dei crediti. L’obiettivo è smascherare situazioni di effettiva difficoltà del debitore che incidono sul profilo di rischio della banca creditrice. A questo fine è introdotta la definizione di “forbearance”, che si applica a tutte le esposizioni per cassa e fuori bilancio, esclusi i contratti derivati e le attività del trading book. Sono considerate “forborne” le esposizioni creditizie per le quali siano state concesse modifiche delle condizioni contrattuali o un rifinanziamento totale o parziale, a causa delle difficoltà finanziarie del debitore, che potrebbero determinare una perdita per il finanziatore. Non è necessario che il debitore si sia rivelato effettivamente inadempiente: la categoria “forbearance” è trasversale alle classi di rischio esistenti e può includere crediti sia performing sia non performing. Affinché si attivi la presunzione di “forbearance”, è sufficiente per esempio che le posizioni siano scadute da più di 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la modifica contrattuale, abbassando la soglia d’allarme rispetto ai 90 giorni previsti nella definizione di default.
L’indicazione dei crediti “forborne”, con evidenza della componente non-performing, si applicherà alle segnalazioni statistiche riferite al 30 settembre, a condizione che la Commissione europea adotti gli Its in tempo utile. I nuovi contenuti informativi riguardano le segnalazioni di vigilanza della singola banca e consolidate a livello di gruppo, oltre che i flussi trasmessi mensilmente alla Centrale dei rischi, il principale canale informativo su indebitamento e merito di credito della clientela. La nuova disciplina agisce non solo in ambito segnaletico, ma anche sulla gestione dei crediti: i rapporti “forborne” dovranno essere monitorati in via continuativa. I crediti “forborne”, nel caso in cui i pagamenti risultino regolari e non vi siano previsioni di mancato rimborso, potranno uscire dalla “forbearance” dopo un periodo di osservazione di due o tre anni, a seconda che il credito sia classificato, rispettivamente, come performing o non performing.
La definizione di “forborne” non sostituisce le esistenti categorie di attività deteriorate, ma si pone come strumento informativo addizionale. Con riferimento ai crediti deteriorati, la proposta della Banca d’Italia prevede di mantenere le attuali categorie (sofferenze, incagli, scaduti e/o deteriorati; esposizioni ristrutturate) con gli adeguamenti necessari a riflettere le nuove definizioni Eba. Gli standard Eba definiscono un quadro ricco e armonizzato per la classificazione dei crediti, ponendo al centro dell’attenzione il monitoraggio delle esposizioni e la relativa informativa. Queste nuove definizioni non sostituiscono i princìpi di valutazione e classificazione dei crediti in bilancio, ma consentono una migliore analisi delle esposizioni. L’armonizzazione in corso non avrà quindi un impatto diretto sulla redditività e sulla misura del capitale delle banche.

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