La sostitutiva «copre» il passaggio del mutuo

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Facilitare la concessione di credito da parte delle banche, specialmente nei confronti delle imprese: è evidentemente questa la ragione che, per la seconda volta in pochi mesi, ha motivato il legislatore a ritoccare l’articolo 15 del Dpr 601/1973 e cioè la norma che dispone l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle operazioni di credito a medio/lungo termine (vale a dire di durata superiore ai 18 mesi), ordinariamente dovuta nella misura dello 0,25% sull’importo erogato dalla banca finanziatrice.

Con l’articolo 12, comma 4, lettera a), Dl 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9), in vigore dal 24 dicembre 2013, era stato disposto che il regime dell’imposta sostitutiva non doveva più considerarsi ineluttabile, come invece accadeva in precedenza: in altri termini, l’imposta sostitutiva è ora ritenuta dovuta solo in base a una specifica opzione in tal senso, e ciò poiché, se essa in molti casi consiste in un affievolimento della tassazione “ordinaria” altrimenti applicabile, in non pochi casi l’obbligatorietà della sua applicazione comportava un carico impositivo maggiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto in mancanza di essa.
Un’altra novità è ora stata recata dal recente articolo 22, comma 2, lettera a), Dl 91/2014 in corso di conversione in Parlamento. Nel novero delle operazioni “coperte” da imposta sostitutiva, infatti, sono state aggiunte anche:
a) le «successive cessioni dei relativi contratti» (si allude con questa espressione, precipuamente, alla cessione dei contratti di finanziamento);
b) le «successive cessioni dei relativi … crediti» (si tratta, in particolare, della cessione dei crediti rinvenienti dai contratti di finanziamento);
c) i «trasferimenti delle garanzie ad essi relativi» (è, in sostanza, la “circolazione” delle garanzie, ipotecarie, pignoratizie o fideiussorie, che si verifica per effetto della circolazione dei contratti e dei crediti che da dette garanzie siano assistiti).
Questa nuova normativa evidentemente intende risolvere alla radice, e cioè per mano del legislatore “in persona”, il dubbio interpretativo che da sempre affligge, in epoca posteriore alla stipula del finanziamento, la trasmissione delle posizioni contrattuali derivanti dai contratti stipulati. Non è mai stato chiaro, in sostanza, anche per l’atteggiamento ondivago degli uffici finanziari (e pure perché si tratta di fiscalità applicata non in sede di registrazione del contratto, ma in sede di effettuazione delle formalità ipotecarie presso le conservatorie dei Registri immobiliari, e cioè sportelli poco avvezzi – per loro stessa natura – a gestire tematiche fiscali assai specialistiche), se l’imposta sostitutiva, applicata in sede di stipula del contratto di finanziamento, impedisse di applicare ulteriori imposte, ad esempio: alla cessione del contratto mediante la quale la banca finanziatrice, “a valle” della stipula del contratto di finanziamento, fraziona il proprio rischio organizzando un pool di banche finanziatrici; alla cessione del credito da parte della banca finanziatrice e ad essa derivante dal contratto di finanziamento; alla surroga della banca a favore del soggetto terzo che intervenga per pagare il debito del soggetto finanziato verso la banca surrogante; alle formalità ipotecarie conseguenti agli atti appena sopra elencati.
La previgente normativa frenava anche le operazioni in pool: l’elevata fiscalità costringeva a organizzare il pool solo “a monte” del contratto di finanziamento, impedendo di pensare anche a pool “a valle”, modalità invece usuale nella prassi finanziaria internazionale, ove il mutuo viene spesso negoziato solo tra una banca e il cliente (senza perdere tempo ed energia a organizzare il pool), e solo successivamente “venduto” in quota ad altre banche. Ora dunque non dovrebbe esserci più dubbio che, una volta assolta l’imposta sostitutiva in sede di stipula del contratto di finanziamento a medio/lungo termine, il fisco non possa più pretendere imposte per eventuali successive cessioni di contratto o di credito e, soprattutto, per l’annotazione di queste cessioni nei Registri immobiliari.

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