Sozio (AMA): gli sportelli bancari continuano a intrattenere rapporti con soggetti non iscritti OAM
Sozio (AMA): gli sportelli bancari continuano a intrattenere rapporti con soggetti non iscritti OAM

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Il 19 marzo l’OAM ha pubblicato sul proprio sito il Regolamento Integrativo, contenente disposizioni inerenti alle modalità e ai termini relativi alla trattazione degli esposti provenienti da terzi, in concomitanza con la campagna di sensibilizzazione sia nei confronti degli operatori del settore, sia del consumatore finale, della lotta all’abusivismo.

La campagna di comunicazione, realizzata da Bancaria Editrice è stata concepita per una diffusione in internet, che riesca a raccogliere un pubblico il più vasto e vario possibile: a tale scopo punta su uno stile comunicativo informale e soluzioni grafiche accattivanti.

I punti salienti della campagna hanno l’obiettivo di informare chi entra in contatto con gli intermediari del credito, ponendo l’accento proprio su:

  • requisiti di professionalità e onorabilità richiesti al mediatore creditizio nell’esercizio dell’attività di collocamento;
  • diritti e le tutele previste per i consumatori che si interfacciano con questa figura professionale.

Appare ovvio che l’interesse a divulgare il filmato deve trovare accoglienza da parte di tutto il settore creditizio e finanziario, non meno da parte del consumatore, che è, appunto, l’utente finale del servizio: Sono fermamente convinto che l’informazione chiara e corretta sia un diritto per i clienti e un dovere per gli operatori.

Punto1. Gli esposti dovranno essere inviati in forma scritta da soggetti istituzionali o altri soggetti, tramite propri rappresentanti legali o associazioni di categoria e recare una segnalazione o una esposizione di presunte violazioni o condotte irregolari poste in essere da parte di soggetti vigilati, o per i quali sia in corso una procedura di iscrizione negli elenchi o nei registri.

Dunque, potranno essere segnalati solo coloro che commettono violazione regolarmente iscritti o in corso di iscrizione all’albo: perché allora correre il rischio? Meglio non iscriversi, giusto?

Punto 2. Gli esposti potranno essere presentati anche in forma anonima, presentando idonea documentazione, sulla base della quale verrà eseguita una analisi e una valutazione al fine di individuare eventuali criticità o irregolarità a capo dei soggetti comunque iscritti.

Talvolta, però, il cliente manifesta timore nel fornire la documentazione comprovante l’illecito. Come convincerlo?

Punto 3. Qualora l’esposto riguardi soggetti non iscritti e, quindi, nella sostanza, relativo a casi di presunto abusivismo delle attività riservate a operatori iscritti negli elenchi o a presunte anomalie/criticità commesse da soggetti non rientranti nella sfera di competenza dell’Organismo (quali, ad esempio, intermediari finanziari, istituti di credito, professionisti, etc.) l’OAM valuterà di volta in volta, sulla base delle argomentazioni e della documentazione di supporto, se procedere con l’archiviazione (per insufficienza di elementi probatori o altro) ovvero inoltrare l’esposto all’Autorità di vigilanza, Organismo od ordine professionale competente.

Bene, la stragrande maggioranza di coloro che operano illecitamente nel settore resterà impunita, lo ribadisco a gran voce, e continuerà a contaminare un settore che oggi è ancora in affanno, proprio in virtù dell’assenza di una pena certa non solo per gli iscritti, ma per tutti coloro che operano illecitamente. In tal caso, infatti, l’OAM, in quanto ente di diritto privato, non ha a propria disposizione strumenti che gli consentano di procedere direttamente a intervenire, ma si limiterà a passare la documentazione alla Procura della Repubblica o agli organi preposti del MEF.

Appare ovvio, quindi, che gli unici soggetti sanzionabili nell’immediato siano gli operatori iscritti agli albi e, dunque, ancora una volta sposare la legalità risulta penalizzante: d’altra parte, chi ci assicura che coloro che verranno segnalati e sanzionati non andranno a incrementare le file degli abusivi non censiti e non iscritti agli elenchi? Dallo statu quo attuale, in fondo, sono quelli meno colpiti dalla vigilanza.

Continuiamo, infatti, a parlare di un problema che non accenna ad arretrare, anzi si allarga sempre più, mentre gli operatori creditizi che hanno deciso di operare nella legalità, assumendosi responsabilità nei confronti del consumatori e della mandante, non si sentono affatto tutelati, e anzi troppo spesso sono soli e assistono impotenti di fronte al fenomeno, nonostante gli sforzi e l’impegno profuso dall’OAM.

Ma perché ancora “abusivismo”?

Ancora una volta, lo ribadiamo con forza, lo sportello bancario sul territorio continua a trattenere rapporti con soggetti non iscritti che operano tranquillamente, certi della loro impunità: gli operatori commerciali degli Istituti di Credito, con il consenso dello stesso direttore di filiale, accolgono benevolmente e con grande interesse questi soggetti allo sportello, consentendo loro di canalizzare pratiche e clienti e di percepire competenze esclusivamente a nero, non essendoci, in questo modo, né obbligo da parte dell’Istituto a tracciare l’operatore creditizio, e dunque nessuna responsabilità per gli istituti creditizi, né la possibilità da parte del soggetto di fatturare i propri compensi, poiché, appunto, soggetti non iscritti, privi di tutti i requisiti sanciti dal D.Lgs, 141/10. In tal modo il fatturato di filiale verrà presentato come produzione degli operatori bancari, con conseguente meritocrazia da parte degli organismi bancari preposti.

E’ qui la piaga più profonda ed è qui che le Istituzioni devono intervenire, e anche con urgenza.

Nel frattempo che le istituzioni decidano di scendere in campo a tutela della legalità in maniera decisiva, ricordiamo ai consumatori che il mediatore creditizio aiuta i suoi utenti a trovare soluzioni adatte alle esigenze di ciascun cliente e fornendo spiegazioni e approfondimenti sulle varie tipologie di finanziamento.

Come per le banche, anche i mediatori creditizi sono tenuti a una condotta professionale trasparente sulle attività svolte. Nella fattispecie i mediatori creditizi hanno l’obbligo di:

  •  presentare l’Avviso sulle Principali Norme di Trasparenza ai clienti solo se svolgono l’attività fuori dalla sede operativa;
  •  fornire al cliente il Foglio Informativo del Servizio comprensivo delle clausole e costi del servizio stesso;
    •    rilasciare l’Informazione precontrattuale con la quale il cliente potrà esaminare l’offerta del mediatore creditizio che nella stessa indicherà la provvigione riconosciuta o altre spese a carico del cliente;
    •    consegnare al cliente che ha presentato la domanda di mutuo l’avviso comprensivo delle principali norme sulla trasparenza con allegato il Foglio informativo della tipologia di mutuo offerta.

Auspichiamo tutti, ovviamente, un’efficace gestione e controllo su tutti i soggetti che operano illegalmente nel settore, anche attraverso interventi decisivi rivolti agli sportelli bancari che, troppo spesso, con tanta leggerezza accolgono “operatori” nella consapevolezza di un’attività illecita e, pertanto, non tracciabile.

Giovanni Sozio

Presidente Associazione Mediatori e Agenti

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