Transazioni transfrontaliere tra due persone fisiche effettuate tramite un istituto di pagamento
L’imprenditoria immigrata continua a crescere in Italia

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I dati sulle “rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia” comprendono le transazioni transfrontaliere tra due persone fisiche effettuate tramite un istituto di pagamento o altro intermediario autorizzato, senza transitare su conti di pagamento intestati all’ordinante o al beneficiario (regolamento in denaro contante).

L’obbligo statistico di segnalazione di tali operazioni, disposto dall’art.11 del d.lgs. 195/2008, era attuato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni. Con Provvedimento della Banca d’Italia del 16 febbraio 2016 tale obbligo è stato soppresso; la Banca d’Italia continua a rilevare i dati da banche residenti e istituti di pagamento italiani che prestano il servizio di rimessa di denaro tramite la matrice dei conti; su base volontaria per gli istituti di pagamento comunitari.

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