Tutele crescenti per il privato che concede prestiti alle piccole e medie imprese
oggetto sociale

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Maggior spazio ai canali alternativi di finanziamento, con incentivi regolamentari e fiscali per l’emissione di obbligazioni riservate a soggetti non quotati (minibond). Nuovi sbocchi in materia di social lending, strumento che combina le richieste individuali di liquidità con l’offerta di potenziali prestatori, e rafforzamento delle garanzie patrimoniali per le società cooperative.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di Banca d’Italia dell’8/11/2016 «Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche» (GU Serie Generale 271/2016) il legislatore è intervenuto sulle tutele dei privati che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017 (abrogando il Cap. 2, titolo IX della Circolare 229/1999); gli obblighi informativi in nota integrativa dovranno essere adempiuti a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2016.

Entrando nel vivo delle norme, il testo ribadisce il divieto ad effettuare raccolta a vista per i soggetti diversi dalle banche. Per evitare che tale vincolo venga aggirato, verrà considerata «a vista» non solo la raccolta rimborsabile immediatamente su richiesta del depositante (o con preavviso inferiore a 24 ore), ma anche quella per la quale è previsto un preavviso più lungo nel caso in cui il soggetto che ha raccolto i fondi si riservi la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine.

Tra i punti focali del provvedimento, maggiori garanzie per il prestito sociale e incentivi per lo sviluppo del social lending (o lending based crowdfunding). Riguardo al primo dei due ambiti, il testo rafforza le coperture patrimoniali richieste alle società cooperative che ricevono prestiti sociali per un ammontare complessivo superiore a tre volte il proprio patrimonio (e comunque entro il limite massimo di cinque volte). Le cooperative con più di 50 soci, ai fini della trasparenza, dovranno includere nella nota integrativa del bilancio d’esercizio l’ammontare della raccolta presso i soci in essere (anche in rapporto al patrimonio della società), il valore di mercato delle garanzie reali finanziarie, il garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e il tipo di garanzia qualora la società raccolga presso soci oltre tre volte il patrimonio.

Con riferimento al social lending, le disposizioni forniscono invece indicazioni sui limiti entro i quali l’attività dovrà essere svolta, nel rispetto delle regole sull’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Tale strumento, tramite piattaforme online, permette l’incontro tra soggetti richiedenti e potenziali finanziatori e risponde alla persistente ristrettezza del credito bancario alle società, calato nell’ultimo mese di un ulteriore 0,2%. Nel dettaglio, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento dai gestori autorizzati a operare come istituti di pagamento e la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica. Relativamente ai prenditori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l’acquisizione di fondi fatta sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori e l’acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale. Resta ferma la possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso portali online.

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