Voluntary disclosure in alcuni casi priva di riservatezza
Rientro capitali, costi sensibili

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Riservatezza incompleta in caso di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati attraverso il meccanismo del rimpatrio giuridico per il tramite di società fiduciaria nazionale.

Il contribuente che decide di effettuare l’operazione di voluntary disclosure mantenendo i capitali all’estero e utilizzando la società fiduciaria, intermediario nazionale, per consentire lo scambio di informazioni costante con l’amministrazione finanziaria (e, conseguentemente, godere del regime sanzionatorio ridotto), sarà costretto a un lavoro doppio e non potrà godere del regime di riservatezza tipico del mandato fiduciario.

Parimenti, l’Agenzia delle entrate si troverà a dover recepire il medesimo flusso di dati da due soggetti diversi, relativamente a distinti periodi d’imposta, e a doverli armonizzare per evitare disallineamenti informativi. Come noto, infatti, la procedura di disclosure consente di regolarizzare i capitali detenuti all’estero e non dichiarati fino al 31/12/2013 (la norma permette di sanare le irregolarità commesse fino al 30/9/2014, data ultima prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2013). Tuttavia, i contribuenti stanno effettuando la procedura nel corso del 2015 con il termine ultimo di presentazione dell’istanza fissato al 30/9/2015.

Di conseguenza, il contribuente è tenuto alla redazione e alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014 (entro il medesimo termine del 30/9/2015) provvedendo alla redazione del modello RW in maniera coerente con i dati al 31/12/2013 oggetto di emersione e della procedura di regolarizzazione. L’effetto che ne deriva, quindi, è di piena rappresentazione in dichiarazione dei redditi dei capitali oggetto di regolarizzazione anche nel caso in cui il contribuente decida di effettuare la procedura di emersione attraverso un rimpatrio giuridico per il tramite di fiduciaria. Quindi, in sostanza ci si troverebbe in presenza della seguente situazione: fino al 2013 nessun capitale veniva dichiarato dal contribuente, poi nel 2014 – in seguito alla disclosure – i capitali vengono rappresentati in dichiarazione, idem per una parte del 2015 salvo poi confluire nella gestione della fiduciaria con conseguente assolvimento degli obblighi dichiarativi da parte di quest’ultima, sostituto d’imposta, e una nuova eliminazione dalla dichiarazione del contribuente.

Parimenti, anche l’amministrazione finanziaria si trova a dover ricevere i dati relativi al monitoraggio fiscale per il 2014, per parte del 2015 dal contribuente e per la parte residua del 2015 dal sostituto d’imposta. Il tutto perché la fiduciaria può adempiere alle funzioni di sostituto d’imposta solo dopo aver ricevuto i capitali oggetto di regolarizzazione, nel corso del 2015. Se poi il patrimonio oggetto di regolarizzazione è rappresentato da immobili, la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente atteso che gli stessi non possano essere certo spostati in Italia né può essere rilasciato alcun waiver in favore di intermediario finanziario estero. Il contribuente, al fine di poter godere del regime sanzionatorio ridotto, deve dunque necessariamente ricorrere al meccanismo dell’amministrazione fiduciaria senza intestazione, utilizzato sin dai tempi dello scudo fiscale.

Per ovviare a tutto questo pare quindi opportuno che venga effettuata quanto prima una modifica legislativa che consenta alla fiduciaria di effettuare il rimpatrio giuridico delle somme oggetto di voluntary disclosure del contribuente assumendo la qualifica di sostituto d’imposta con effetto retroattivo e decorrenza dall’1/1/2014.

Senza perdere un solo euro di gettito, si assisterebbe a una rilevante semplificazione della gestione dei capitali emersi grazie all’operazione di regolarizzazione atteso che l’amministrazione finanziaria riceverebbe il flusso dei dati relativamente ai diversi periodi d’imposta in maniera omogenea sempre per il tramite del sostituto d’imposta e i contribuenti godrebbero della riservatezza tipicamente prevista dalla legge sul segreto fiduciario in maniera continuativa e senza soluzione di continuità.

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