Via libera all’indennità di disoccupazione per i co.co.co. che perdono il lavoro nel 2015

Per le cessazioni intervenute fino al 27 aprile, le richieste vanno presentate entro il 4 luglio; per le successive, entro 68 giorni dal verificarsi. Fino all’11 maggio la domanda è accettata su carta o per Pec (Posta elettronica certificata). La nuova prestazione, inoltre, sostituisce e ingloba la vecchia una tantum relativamente all’anno 2014. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 83 di ieri con cui detta le istruzioni operative alla prestazione introdotta dal dlgs n. 22/2015 di attuazione del Jobs act.

Eventi del 2015. La nuova prestazione (si chiama DIS -COLL) opererà in via sperimentale un solo anno: il 2015. Per evento di disoccupazione, precisa l’Inps, deve intendersi l’evento di «cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione».

Requisiti. La prestazione spetta in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; tre mesi almeno di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di perdita dell’occupazione; un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nell’anno 2015 (1.295,66 euro).

Stato di disoccupazione. Relativamente al primo requisito, l’Inps precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del dlgs n. 181/2000, lo status di disoccupato va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il servizio competente o per mezzo dell’invio, tramite Pec, della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tuttavia, come già previsto ai fini Aspi, l’Inps stabilisce che anche i collaboratori potranno rilasciare direttamente alle sedi territoriali la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro al momento della presentazione della domanda di Dis-Coll.

La domanda. La domanda di Dis-Coll va presentata esclusivamente in via telematica, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione. Per le cessazioni intercorse tra il 1° gennaio e il 27 aprile (data della circolare), il termine per la presentazione della domanda è fissato al 4 luglio. Inoltre, al fine di consentire l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, fino all’11 maggio, data entro cui saranno resi disponibili i servizi online di presentazione, la domanda di DIS–COLL sarà accettata anche in forma cartacea, mediante l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it., o tramite Pec.

Stop all’indennità per il 2014. La nuova Dis-Coll sostituisce e ingloba, per l’anno 2014, l’indennità una tantum. Secondo l’Inps non c’è conseguenza negativa per collaboratori che nell’anno 2014 hanno maturato tre mesi di contribuzione, «trovando tutela attraverso la Dis-Coll, in quanto il requisito minimo di tre mesi andrà ricercato nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2014». In realtà gli effetti possono essere diversi, perché il cambio è sostanziale: da prestazione indennitaria (l’una tantum) si è passati a una prestazione a sostegno del reddito (Dis-Coll). E, mentre la prima poteva essere richiesta anche in costanza di lavoro, la seconda può essere richiesta soltanto se si è disoccupati. Pertanto, il collaboratore che avrà fortuna di lavorare tutto il 2015, non avrà diritto a percepire alcuna «indennità» per la disoccupazione del 2014.

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