Accesso ai finanziamenti a favore delle comunità giovanili nel Lazio
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OBIETTIVO: introdurre forme di sostegno e/o supporto e favorire gli obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso:a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;b) l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
DURATA: progetti della durata non superiore ad un anno;
BENEFICIARI: a) enti pubblici singoli o associati; b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui statuti siano previste le finalità di promozione e sostegno delle comunità giovanili; c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili.
I progetti devono essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore di giovani tra i 14 ed i 35 anni di età.
FINALITA’: I benefici previsti dall’art. 82 della legge regionale n. 6/1999 sono finalizzati a favorire i seguenti obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili: a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; b) l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
CONTRIBUTO: quantificato nello stesso importo per tutte le Comunità, da erogarsi a tutti i soggetti individuati ed utilmente inseriti nella graduatoria che comunque non potrà essere inferiore ad euro 12.000,00 e superiore ad euro 24.000,00.
Domande entro il 30 giugno 2016. Regione Lazio: Determinazione 1 giugno 2016, n. G06202
  • DGR n. 472/2011. Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82:
  • Bando per finanziamenti alle comunità giovanili previste dall’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 s.m.i.,
  • Le richieste di finanziamento per l’esercizio finanziario 2017 previste dall’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e s.m.i. dovranno essere presentate all’Amministrazione regionale a far data dal 1 giugno e con scadenza entro e non oltre 30 giugno 2016- ore 14.00

FINALITA’

La Regione Lazio intende introdurre forme di sostegno e/o supporto e favorire gli obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso:

  • a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
  • b) l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
  • c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

DURATA

Sono ammessi alla valutazione le domande con progetti della durata non superiore ad un anno.

BENEFICIARI

Possono presentare proposte progettuali:

  • enti pubblici singoli o associati;
  • organismi privati senza fini di lucro – i soggetti di cui al comma II, lettera b) e c) artt. 5 e 6 – quali le associazioni, ATS o consorzio di associazioni comunque denominati:
    • a. con organi statutari regionali autonomi, sede legale, sede operativa e attività realizzata nel territorio regionale
    • – composti nella maggioranza da soggetti fino ai 35 anni di età,
    • ovvero nei ruoli del consiglio direttivo o nell’organo amministrativo (minimo tre componenti), del Rappresentante legale o del Presidente e/o Vice-presidente e/o gruppi o comitati o organismi previsti dallo statuto, esclusa l’assemblea dei soci;
    • b. costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata;
    • c. nei cui statuti e/o regolamenti siano previste finalità e attività di promozione e sostegno rivolte specificatamente ai giovani o alla fascia di popolazione giovanile o al mondo giovanile;
    • d. nei cui statuti o regolamenti
      (per i soggetti di cui al punto II, lettera c) sia previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale;
  • Nel caso di proposte progettuali presentate da ATS o consorzi (tra associazioni), è richiesta l’indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo per tutti i componenti dell’ATS o del consorzio;

Ciascun proponente può presentare un solo progetto per l’accesso ai benefici dell’art.82 della l.r. 6/99 s.m.i. – art. 5 o art.6 del presente Avviso – anche nel caso di proposte progettuali presentate in qualità di partner ATS o consortile.

REQUISITI

  • I progetti devono essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore di giovani tra i 14 ed i 35 anni di età;

COMUNITÀ GIOVANILI

  • I benefici sono previsti per favorire le comunità giovanili di cui all’art.82 della L.r. 6/99 e ss.mm.ii.

FINALITÀ DEI BENEFICI

I benefici previsti dall’art. 82 della legge regionale n. 6/1999 sono finalizzati a favorire i seguenti obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili di cui allo stesso articolo 82, commi 2 e 3.

  • a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
  • b) l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
  • c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali,
    turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

BENEFICIARI

POSSONO ACCEDERE AI BENEFICI I SEGUENTI SOGGETTi:

  • a) enti pubblici singoli o associati;
  • b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui statuti siano previste le finalità di promozione e sostegno delle comunità giovanili;
  • c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all’atto della presentazione della domanda;

BENEFICI CONCEDIBILI.

I benefici consistono in contributi economici .

  • Per i benefici sono individuati i seguenti parametri massimi riferiti all’entità economica dei progetti presentati all’Amministrazione regionale secondo i limiti progettuali di euro 25.000,00 (comma 3 art. 3) per le iniziative di cui al punto I;

DOMANDA

Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2016

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti che possono accedere ai contributi sono le Comunità giovanili, cioè l’insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguano le finalità di cui al punto precedente, aperte a tutti gli studenti delle scuole medie superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino ai trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

  • Il contributo di cui al comma 7 bis è assegnato alle Comunità giovanili che rispondano ai seguenti requisiti: che operino con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale.

COMUNITÀ GIOVANILI

Secondo il 4° comma dell’art. 82 le Comunità giovanili possono essere promosse da:

  • a) enti pubblici, singoli o associati;
  • b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previsti le finalità riportate al punto I;
  • c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all’atto della presentazione della domanda.

BENEFICI CONCEDIBILI.

  • Ai sensi del comma 7 bis dell’art. 82 il sostegno regionale non può comunque superare complessivamente il 40 % (quaranta per cento) della disponibilità dello stanziamento di bilancio ed i singoli contributi sono assegnati ai soggetti individuati dalla Giunta regionale secondo i criteri e le modalità di cui al successivo punto VII.

CONTRIBUTO

Oltre ad individuare la quota complessiva di finanziamento, la Giunta Regionale procede alla ricognizione delle Comunità giovanili rispondenti ai requisiti di cui al comma 7 bis dell’art. 82 e precisa il contributo, quantificato nello stesso importo per tutte le Comunità, da erogarsi a tutti i soggetti individuati ed utilmente inseriti nella graduatoria che comunque non potrà essere inferiore ad euro 12.000,00 e superiore ad euro 24.000,00.

  • La misura del contributo concesso può essere ridotta in misura proporzionale ai tempi di effettiva sussistenza delle condizioni di cui al comma 7 bis.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

NON SONO AMMISSIBILI I SOGGETTI E/O PROGETTI:

a. che non sono in possesso o siano difformi a quanto stabilito dall’art. 4;
b. che prevedano costi difformi dai limiti previsti di cui al punto III, articolo 5, fermo
restando quanto previsto all’articolo 3, comma 3;
c. che sia omessa la compilazione di parti o il tutto degli schemi: Modulo A1 o Modulo A2;
d. che non rispettino le modalità ed i termini di presentazione previsti dai punti IV, artt. 5 e 6;
e. che non siano corredati, in tutto o parte, dalla documentazione di cui agli artt.5 e 6;

Sono ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate da ATS o consorzi tra associazioni.

In tal caso è richiesta l’indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza documentata dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4, per tutti i componenti dell’ATS;

  • Ciascun proponente può presentare un solo progetto

COSTI AMMESSI

PER ESSERE CONSIDERATI AMMISSIBILI I COSTI DEVONO:

  • rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, per i profili di competenza, la normativa regionale di riferimento;
  • essere direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento.

IL COSTO, INOLTRE, DEVE ESSERE:

  • pertinente ed imputabile con certezza ad azioni ammissibili;
  • effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione);
  • riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste. Fanno eccezione i costi ascrivibili alla “Preparazione” del piano finanziario, che, in caso di approvazione del progetto, saranno ammessi a rimborso anche ove sostenuti in un momento precedente;
  • comprovabile fino all’atto che ha dato origine al costo;
  • legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
  • contabilizzato separatamente.

I costi, inoltre sono quantificati ed imputati al progetto secondo le modalità di seguito riportate in relazione alle diverse tipologie di seguito specificate:

  • RISORSE UMANE
    distinguendo tra:
  • Risorse umane interne:

L’utilizzo di risorse interne è considerato un costo da imputare al progetto solo nel caso in cui dette risorse svolgano azioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Il costo del lavoro viene computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli.

L’impiego di lavoro volontario non remunerato, prestato da una persona (fisica o giuridica) privata deve essere effettuato conformemente alle norme nazionali in materia.

Il lavoro volontario deve essere formulato (costo orario, giornaliero o settimanale) sulla base di tariffe ufficiali di settore, giustificato da documento contabile avente forza probante.

  • Risorse umane esterne:

Il ricorso a personale esterno è consentito quando non è possibile espletare tutte le attività progettuali con il ricorso a risorse interne.

Il soggetto che faccia ricorso a personale esterno si avvale generalmente di singoli professionisti in possesso dei requisiti e delle competenze richieste dall’intervento, da documentare al momento della richiesta.

  • Spese di viaggio

DOMANDA

Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2016

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