Agevolazioni, semplificazioni e incentivi per le Pmi, purché innovative
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Con il decreto n. 3/2015 («Investment compact») anche queste società potranno ottenere alcuni dei benefici originariamente riservati dal legislatore nazionale alle sole start-up innovative. Con la conversione del decreto nella legge n. 33 del 24/3/15 (in G.U. n. 70 del 25/3/15) anche le Pmi innovative potranno beneficiare delle deroghe al diritto societario, degli incentivi per l’assunzione di personale e dell’accesso agevolato al Fondo centrale di garanzia.

Inoltre, come avviene nelle start-up innovative, persone fisiche e giuridiche che investono nelle Pmi regolamentate dal dl n. 3/2015 potranno ottenere gli incentivi fiscali previsti dal decreto crescita-bis.

Definizione di Pmi innovativa. È una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la forma di srl semplificata), sia le spa, le sapa e le società cooperative.

Sul piano dimensionale, sono considerate Pmi le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro.

Requisiti alternativi. Per rientrare nella categoria delle Pmi innovative una società deve possedere almeno due di questi tre requisiti:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. In aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:

– le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale;

– le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall’articolo 25, comma 5, del dl 179/2012;

– i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci e amministratori;

– le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese sono quelle risultanti dall’ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Caratteristiche generali. Per essere qualificate innovative, le Pmi devono:

– essere residenti in Italia o in uno degli stati membri dell’Ue o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

– avere l’ultimo bilancio certificato e l’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

– non essere in possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato;

– non essere iscritte al registro speciale previsto per le start-up innovative e l’incubatore certificato.

Le agevolazioni. Le Pmi innovative possono accedere alla seguenti agevolazioni attualmente riservate alle start-up innovative:

– deroghe al diritto societario (di cui all’art. 26 del dl 179/2012), che consistono nella semplificazione di alcune procedure in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi;

– remunerazione del personale attraverso strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity (art. 27 del dl 179/2012);

– accesso semplificato, gratuito e diretto al fondo centrale di garanzia e sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Ice. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle imprese innovative con investitori potenziali;

– possibilità di raccogliere capitali su portali online di equity crowdfunding., attraverso il lancio di campagne online per il finanziamento dei propri progetti attraverso le piattaforme ad hoc autorizzate dalla Consob. Le iniziative potranno essere sottoscritte sia da persone fisiche (per un massimo di 500 euro a investimento) che da persone giuridiche (con il limite di 5 mila euro a investimento).

Così come per le start-up, il completamento della raccolta può avvenire soltanto se il 5% dell’importo richiesto è finanziato da un investitore istituzionale.

Le Pmi innovative, invece, sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Cciaa.

Incentivi fiscali all’investimento. Alle Pmi innovative sono estesi inoltre gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che investono in start-up innovative, di cui all’art. 29 del dl 179/2012 (attualmente in vigore fino al 2016).

Le agevolazioni si applicano alle Pmi innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. Quelle che operano da più di 7 anni, per ottenere gli inventivi, dovranno presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni saranno fissate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mise. L’efficacia delle agevolazioni per le Pmi innovative che operano da più di 7 anni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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