Appello, giudizio con ricevuta
riconoscimento

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In tema di procedimento di appello nel contenzioso tributario, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Se manca tale adempimento, attenendo lo stesso al riscontro della tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto. Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 18121 del 15/9/2015. Sul ricorrente, che opti per la notificazione in forma privata anziché avvalersi dell’ufficiale giudiziario, gravano del resto degli oneri relativi ad adempimenti concernenti atti nella sua sfera di disponibilità. E tali oneri sono comunque costituzionalmente legittimi, dato che non ostano all’accesso alla tutela giurisdizionale ex art. 24 della Costituzione. Nel caso di specie, secondo il contribuente, l’allegazione della distinta di spedizione delle raccomandate postali consegnate all’ufficio postale doveva ritenersi equipollente all’adempimento richiesto dai giudici. La Suprema corte evidenzia però che tale censura non era idonea a superare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine all’assenza della copia della ricevuta di spedizione a mezzo posta raccomandata. E comunque non era sufficiente la mera allegazione di una fotocopia (peraltro poco leggibile) di distinta di spedizione delle raccomandate, dalla quale non era evincibile, né il collegamento con le raccomandate oggetto di controversia né la sottoscrizione per ricevuta da parte dell’Ufficio postale. Quanto al termine di 30 giorni, pur in assenza della previsione da parte dell’art. 53 di un termine esplicito, attenendo l’adempimento ad un’attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, il riferimento a tale lasso temporale è individuato dal richiamo alla disciplina dell’art. 22, per il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione.

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