Assegno emergenziale: istruzioni INPS per accedere al Fondo Credito

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L’INPS con messaggio n. 2655 del 23 giugno 2017 pubblica nuove istruzioni per l’accesso al cosiddetto assegno emergenziale previsto dal Fondo Credito e destinato a lavoratori licenziati a seguito di procedure per gestione di esuberi, dipendenti licenziati dal settore bancario e del credito cooperativo che non hanno i requisiti per ottenere l’assegno straordinario di solidarietà.

L’assegno emergenziale costituisce un trattamento integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione introdotto dal DL n.22 del 4 marzo 2015 e viene riconosciuto dal Jobs Act (DL 148/2015).

 

Assegno emergenziale: i beneficiari

Hanno diritto all’assegno emergenziale i lavoratori (dipendenti e dirigenti) di aziende operanti nel settore del credito che rientravano già nei requisiti del precedente Fondo di solidarietà (DL n. 158 del 28 aprile 2000).

Il Fondo Credito interviene a favore dei lavoratori in determinate situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, ristrutturazione ma anche riduzione/mutamento di attività o lavoro per fare da supporto tanto al reddito quanto all’occupazione.

 

Procedura e modalità di erogazione

Nel suo recente messaggio n. 2655, l’INPS rende noto che il comitato amministratore del Fondo, attraverso la delibera n.46 del 6 giugno 2017, ha tracciato ancor meglio le leggi vigenti per accedere all’assegno emergenziale.

Nel corso dei 24 mesi (periodo massimo) in cui verrà erogato l’assegno ad integrazione della Naspi, si considerano anche i periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione (nei casi di disoccupazione involontaria).

Le richieste per accedere all’assegno devono essere presentate dal datore di lavoro/azienda solo dopo che il rapporto di lavoro con i soggetti beneficiari è cessato.

La procedura scatterà solo dopo che ogni lavoratore interessato all’assegno avrà presentato domanda di disoccupazione al fine di valutare l’importo del finanziamento: in caso di esito positivo dell’istruttoria, la documentazione verrà inoltrata al comitato amministratore del Fondo Credito (detto anche Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale delle aziende del settore del credito).

 

Contributo del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare un contributo emergenziale pari alla metà del finanziamento disposto dal Fondo Credito.

Il datore dovrà versare il contributo entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione da parte del comitato amministratore del Fondo che include l’importo della stessa contribuzione.

Se oltre questo termine, il datore di lavoro non avrà versato l’importo dovuto, l’INPS procederà con le attività previste per il recupero di tale contributo dovuto e non versato.

Secondo quanto stabilisce la Circolare INPS n. 213/2016, il finanziamento in questione (costituito da assegno + contributo emergenziale) viene valutato in base all’ultima retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore licenziato.

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