La Banca può stipulare un mutuo fondiario per estinguere debiti pregressi

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Cass., IIII sezione, 12 settembre 2014, n. 19282 (leggi la sentenza per esteso)

La Corte di Cassazione, Sez. IIII, con sentenza n. 19282 del 12 settembre 2014, ha ribadito, ancora una volta, che il contratto di mutuo non è un mutuo di scopo.

Gli Ermellini hanno di fatto evidenziato che: “(…) essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell’economia del contratto”.

A fondamento della decisione, la Suprema Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis  Cass. Civ., n. 9511/2007), secondo il quale il contratto di mutuo fondiario può essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie e, quindi, anche per risanare una situazione di crisi, senza che gli possa essere contestata la simulazione del contratto di mutuo o l’illiceità della causa. Difatti, il contratto di mutuo sarà illecito se e solo se il debito preesistente sia a sua volta illecito (per esempio perché frutto della violazione di norme imperative).

E’ chiaro dunque che lo strumento tipico di cui agli artt. 38 e ss del T.U.B. ben può essere utilizzato in termini generali ed astratti per il conseguimento delle finalità più varie, ivi compresa quella di ripianamento di una passività pregressa.

Da ultimo, vale la pena ricordare che l’anno scorso la Corte aveva già precisato che: “la somma erogata non deve essere destinata necessariamente ad un’opera fondiaria o edilizia e che, quindi, è precluso ogni controllo all’autorità giudiziaria in relazione all’effettiva utilizzazione della somma” (Cass., 13 settembre 2013, Sez. I, n. 21020 ).

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