Collegamento funzionale: l’A.B.F. delinea il perimetro dell’inadempimento di non scarsa importanza

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A.B.F. 6 Marzo 2014, n. 1333 (leggi la decisione)

Come noto, l’art. 125 quinquies T.U.B., introdotto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del T.U.B. – ha modificato radicalmente la disciplina del collegamento funzionale nelle operazioni di credito al consumo.

In particolare, la disposizione normativa in commento prevede che: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o di servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o di servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso […]”.

La portata applicativa di tale precetto ha totalmente stravolto il mondo del credito al consumo: dopo la sua entrata in vigore, infatti, l’esistenza, o meno, di un rapporto di esclusiva, ovvero della comune volontà delle parti trasfusa nel regolamento negoziale, può dirsi pacificamente superata, poiché oggi, diversamente da quanto accadeva prima, la risoluzione del contratto di finanziamento opera ex lege al ricorrere di determinati presupposti.

In definitiva, il perno intorno al quale ruota l’intero (nuovo) sistema è quello dell’inadempimento di “non scarsa importanza” ex art. 1455 c.c.

Non sempre, tuttavia, è così facile stabilire se l’inadempimento sia di “non scarsa importanza all’interesse”, mancando, di fatto, un parametro legislativo cui ancorare la valutazione dell’inadempimento del fornitore di beni o di servizi.

In questa direzione, può dunque tornare senz’altro utile una recente decisione  dell’A.B.F. – Collegio di Milano – n. 1333 del 06.03.2014, nella quale l’Arbitro Bancario Finanziario ha precisato che la valutazione dell’inadempimento di “non scarsa importanza” deve muovere le premesse dall’analisi di un parametro oggettivo ed uno soggettivo.

In particolare, questo è quanto affermato: “in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto… sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; nell’applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravita nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (così, testualmente, Cass., 18.02.2008, n. 3954).

E ciò, in ogni caso, sempre ammesso che il debitore abbia “inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore”.

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