Sul diritto alla “diminuzione ipotecaria” ex art. 39, comma 5, tub

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ABF – Collegio di Napoli – decisione del 2.09.2014 n. 5427

Il ricorrente esponeva di aver stipulato con l’intermediario, nel giugno 2012, un contratto di mutuo fondiario per € 255.000,00, a garanzia del quale concedeva ipoteca volontaria per complessivi € 468.000,00, su due immobili di sua proprietà.

A seguito di relazione estimativa effettuata dall’intermediario sui due cespiti, emergeva che il valore del secondo cespite garantito era di ben € 1.320.000,00.

In ragione di tale perizia, il ricorrente, richiamando l’art. 39, comma 5, T.U.B. – che prevede il diritto di ottenere la liberazione parziale di uno o più immobili ipotecati – chiedeva la liberazione del primo immobile, ritenuto che costituisse una garanzia del tutto superflua, stante l’accertato valore dell’altro bene garantito.

A fronte del rifiuto dell’intermediario, il ricorrente proponeva il ricorso de quo chiedendo la restrizione ipotecaria (nonché il risarcimento dei danni subiti, a causa della perdita di chance, per non aver potuto alienare l’immobile per la presenza del vincolo).

Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario chiedeva al Collegio di respingere il ricorso non potendosi dire realizzato il primo presupposto di cui all’art. 39, comma 5, T.U.B., ossia il rimborso del debito garantito per almeno un quinto.

La decisione. Il Collegio di Napoli evidenzia che “l’art. 39, comma 5, T.U.B. statuisce, con portata derogatoria delle norme generali (art. 2873 ss. c.c.) e in senso più favorevole al debitore che “ i debitori ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta e inoltre hanno il diritto ad ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando i beni rimanenti costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38 T.U.B.”

Ad avviso dell’ABF, il diritto alla restrizione ipotecaria non è condizionato – come invece assume il resistente – al contestuale versamento di somme a parziale estinzione del debito in linea capitale, ma può essere alternativo.

Difatti, secondo l’autorità adita, l’art. 39 , comma 5, T.U.B. contiene due fattispecie ben distinte tra loro: la prima parte della norma contempla l’ipotesi di riduzione automatica della somma iscritta per effetto del pagamento di un quinto da parte del debitore, la seconda parte della norma prevede, invece, la restrizione dei beni ipotecati a richiesta del debitore, nel caso sia sufficiente il valore degli altri beni residui.

In virtù di tali principi, il Collegio di Napoli ha accolto il ricorso accertando il diritto in capo al ricorrente alla restrizione ipotecaria in virtù dell’art. 39, comma 5, T.U.B., secondo la lettura che precede. L’ABF riconosce tuttavia il diritto dell’intermediario di stabilire su quali beni procedere alla riduzione, purchè con buona fede e ragionevolezza da parte del creditore.

La domanda del ricorrente in merito alla perdita di chance, invece, non è stata accolta, perché non provata.

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