Compromesso sulla depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio
Registro unico antiriciclaggio

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Il Ministero dell’economia (nella persona del sottosegretario Enrico Zanetti) e il ministero della giustizia hanno raggiunto un’intesa sul doppio binario su cui dovrà agire il restyling della disciplina sanzionatoria.

Far transitare la materia antiriciclaggio dal punto di vista penale nel decreto legislativo omnicomprensivo sulle depenalizzazioni che sarà esaminato definitivamente nel consiglio dei ministri di venerdì prossimo e il restyling procedurale più attinente alla materia antiriciclaggio nel decreto di attuazione della legge di delegazione comunitaria.

«È un buon compromesso tra le diverse posizioni in campo» commenta Zanetti, «si è trovato un punto di equilibrio tra la depenalizzazione tout court e le esigenze di semplificazione procedurale della parte non penale».

La scelta dunque è quella di lasciare nel decreto legislativo sulle depenalizzazioni la modifica in sanzione amministrativa per la non corretta identificazione e adeguata verifica della clientela e per la registrazione (articolo 55 comma 1 e comma 4 del dlgs 23172007).

In questo caso è elevata la sanzione amministrativa: si passerà infatti da una sanzione che aveva un minimo di 2.600 euro e un massimo di 13 mila a una che prevede una misura minima di 5 mila euro e una massima di 30 mila.

Sul punto però almeno in fase transitoria sarà previsto il meccanismo dell’oblazione, per cui chi pagherà senza impugnare il provvedimento sanzionatorio potrà beneficiare di una riduzione del 50% sugli importi, riportando dunque l’asticella ai valori «pre depenalizzazione».

«In questo modo», spiega Zanetti, «l’obiettivo del tavolo di semplificazione sull’antiriciclaggio è mantenuto. Si espunge la parte penale che viene in questo modo anticipata dalla delega. Non approfondire gli aspetti poi messi nel decreto depenalizzazione avrebbe messo a repentaglio l’intervento nella delega. Riaprire il fascicolo sarebbe stato controproducente».

Ecco dunque la strada individuata e illustrata ieri ai partecipanti al tavolo sulla riforma delle sanzioni antiriciclaggio.

Le sanzioni amministrative saranno affiancate dalla misura dell’oblazione ma resta da stabilire se avrà natura transitoria o dovrà essere rideterminata con un provvedimento successivo. La sede dove operare è quella della legge di delegazione comunitaria, che all’articolo 14 prevede il recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio. In quel contesto sarà possibile dunque intervenire. Il recepimento della quarta direttiva sarà la sede dove i tecnici del ministero dell’economia potranno intervenire per una rimodulazione procedurale, prima fra tutte l’abrogazione dell’archivio unico informatico e la semplificazione dei processi di conservazione.

Secondo Zanetti, il provvedimento di depenalizzazione preparato dal ministero della giustizia mette al riparo anche gli interventi in caso di comportamenti frodatori delle fattispecie non più perseguibili da un punto di vista penale: «È stato trovato un punto di equilibrio per cui i comportamenti depenalizzati escono dall’area antiriciclaggio ma mantengono la loro rilevanza autonoma. Per gli atteggiamenti frodatori il disvalore rimane inalterato, se poi si evidenzia la necessità che sia mantenuta la tipicità propria si potrebbe ripensare alla cosa sempre nella delegazione ma ora l’intervento in questa direzione ha la sua organicità».

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