Conti correnti esteri esclusi dagli obblighi di monitoraggio
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È quanto deriva dalle novità introdotte nel corso del 2014 ad opera dell’art. 2 della legge n. 186/2014, che integrando l’art. 4 del dl 167/90 ha fatto venir meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell’anno (cosiddetto «picco» massimo) non eccede l’importo di euro 15.000 (soglia in precedenza fissata in euro 10.000). La citata modifica normativa, tuttavia, presta efficacia a partire dal 1° gennaio 2015, ragion per cui è necessario verificare se l’incremento da 10.000 a 15.000 euro sia già applicabile in sede di compilazione del modello Unico 2015, in quanto presentato nel corso del 2015 (entro il 30 settembre), ovvero se trattandosi di obblighi di monitoraggio riferiti al 2014 si continui ad applicare la «vecchia» soglia di euro 10.000 anche nel predetto modello Unico 2015.

Nelle istruzioni al quadro RW del modello Unico 2015 è riportata la «vecchia» soglia di euro 10.000, da cui si evince che secondo l’amministrazione finanziaria l’innalzamento a euro 15.000 produrrebbe efficacia solo a partire dal modello Unico 2016 relativamente agli obblighi di monitoraggio riferiti al 2015. Tuttavia, pare di poter sostenere che la modifica impatti già con riferimento alla compilazione del modello Unico 2015, poiché la presentazione dello stesso avviene nel corso del 2015, avendo tra l’altro a oggetto obblighi che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo del contribuente. In ogni caso, è probabile che la compilazione del quadro RW del modello Unico per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all’estero si renda comunque necessaria in quanto sugli stessi deve essere liquidata e versata l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe). A partire dal 2013, infatti, il quadro RW assolve un duplice obbligo: il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili). Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, normalmente pari al 2 per mille (aliquota aumentata a partire dal 2014 rispetto alla precedente misura dell’1,5 per mille) per i conti correnti e i depositi è dovuta in misura fissa pari a euro 34,20, proporzionato ai giorni di possesso, a eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di euro 5.000. In tale ultima circostanza, infatti, l’imposta non è dovuta. Dall’incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle dell’Ivafe, ne deriva che:

– per i conti correnti e i depositi con picco massimo nel corso del 2014 non superiore a euro 10.000 (per semplicità e prudenza si indica la «vecchia» soglia) e con giacenza media 2014 non superiore a euro 5.000, non è necessario compilare il quadro RW;

– per i conti correnti e i depositi con picco massimo superiore a euro 10.000, ma con giacenza media inferiore a euro 5.000, si rende necessaria la compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all’Ivafe (non dovuta) e avendo cura di barrare la nuova casella 20 per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio;

– per i conti correnti e i depositi con picco massimo non superiore a euro 10.000, ma con giacenza media superiore a euro 5.000, pur non sussistendo alcun obbligo di monitoraggio, è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fissa di euro 34,20.

In relazione all’imposta Ivafe, si ricorda che in caso di conti correnti cointestati, la stessa è ripartita tra i diversi cointestatari (per esempio 17 euro ciascuno per i due cointestatari), mentre l’eventuale obbligo di monitoraggio ricade su entrambi i cointestatari, nonché in capo ai soggetti che hanno la delega al prelievo o alla movimentazione.

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