Da oggi inizia la vera partita sulla voluntary disclosure
Rientro capitali, costi sensibili

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Passata la scadenza per l’invio, l’attenzione si sposta sui contenuti del documento più rilevante della procedura quale la relazione di accompagnamento. In questo contesto, peraltro, è rilevante l’incognita del trattamento dei familiari cointestatari o delegati sui conti correnti dei c.d. frontalieri alla luce della approvazione della norma che ha prorogato il termine per le istanze e la documentazione. La legge n. 187 del 2015, di conversione del decreto legge n. 153 ha varato una apposita disposizione per questi soggetti che potrebbero, dunque, trovarsi con una voluntary a «zero» per non aver commesso nessuna violazione alle norme sul monitoraggio. A meno che le disposizioni di legge non vengano interpretate come valevoli solo per il futuro ma non per il passato.

La relazione di accompagnamento. Il cuore della procedura risiede nel contenuto della relazione di accompagnamento, cioè il documento che «spiega» i numeri indicati nell’istanza e che, assunti in modo asettico, dicono poco. Peraltro, l’istanza non contiene indicazioni in merito alle imposte quali Ivie e Ivafe i cui elementi sono appunto indicati nella relazione di accompagnamento. Se l’analisi dell’istanza probabilmente non è improba nel caso di scelta per la determinazione dei rendimenti delle attività finanziarie con il metodo forfetario, sicuramente più complessa è l’analisi che dovrà essere effettuata laddove il metodo scelto sia stato l’analitico. In questa ipotesi, infatti, la relazione di accompagnamento avrà il compito di spiegare le determinazioni raggiunte in merito alle diverse tipologie di reddito individuando, conseguentemente, la tassazione che si ritiene corretta. Sotto questo aspetto, dunque, appare del tutto opportuno procedere a una autoliquidazione delle somme dovute nell’ambito del documento in termini di imposte e sanzioni, comprensivo di Ivie e Ivafe anche nell’ottica di collaborazione con l’amministrazione finanziaria.

Le novità normative. L’approvazione della legge n. 187 del 2015, di conversione del decreto legge n. 153 ha introdotto, oltre alla disciplina della proroga del termine di presentazione dell’istanza ed alla identificazione dei 30 giorni successivi per integrazioni e documentazione, indipendentemente dal primo invio, anche una rilevante misura che riguarda i c.d. frontalieri. Da un punto di vista soggettivo, è bene ricordare che il decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto l’esonero dalla compilazione del quadro RW per tutti i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta, svolgono una attività lavorativa in stati o territori limitrofi all’Italia e quindi rivolta non necessariamente ai soli frontalieri. L’esonero in questione vale esclusivamente per le attività detenute nello stato o territorio estero dove viene svolta l’attività e non opera in relazione all’Ivafe o all’Ivie. L’articolo 2, comma 2, della legge n. 187 del 2015 prevede, alla lettera b-bis) che il medesimo esonero si applica «con riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o degli emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sul conto stesso». Il comma 2, si apre affermando come la disposizione in questione opera ai soli fini della voluntary disclosure. Da questa affermazione è possibile formulare alcune ipotesi:

– laddove l’istanza di un delegato (o cointestatario) di un conto di un soggetto già esonerato sin dal 2010 (ad esempio, il coniuge o il figlio) sia stata già, evidentemente, presentata indicando i valori nella sezione II del modello, alla luce della norma introdotta, da questo comportamento dovrebbe derivare una assenza di liquidazione di somme da parte dell’Agenzia delle entrate in termini di sanzioni dovute per le violazioni alle norme sul monitoraggio. Se infatti la norma parla di validità ai soli fini della vd, la conseguenza sarebbe questa. Anche in relazione a eventuali dossier titoli «appoggiati» sul conto inizialmente aperto per accogliere gli emolumenti;

– in alternativa, la norma potrebbe essere intesa come un esonero «futuro» ma sotto questo aspetto l’indicazione contrasterebbe con il dato letterale della legge e introdurrebbe, paradossalmente, un nuovo obbligo che la norma pare voler disciplinare come non esistente nemmeno per il passato.

In ogni caso appare opportuno segnalare la circostanza legata alla approvazione della legge n. 187 del 2015 nella relazione di accompagnamento delle istanze riferite a detti soggetti provvedendo poi al confronto con l’Agenzia delle entrate in sede di eventuale contraddittorio. Fermo restando che, laddove vi sia ad esempio un immobile cointestato all’estero in un paese ove uno dei comproprietari svolge l’attività lavorativa, la quota riferita all’altro soggetto rimane soggetta agli obblighi di monitoraggio in quanto, come visto, l’esonero vale solo per il conto corrente e, si ritiene, per tutte le attività finanziarie che a quel conto si riferiscono.

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