Doppia segnalazione in Procura per chi aderisce alla voluntary disclosure
Rientro capitali, costi sensibili

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Ma nulla da temere per il contribuente che non ha niente da nascondere oltre a quanto già raccontato al fisco in sede di collaborazione volontaria: la prima comunicazione effettuata dall’Agenzia delle entrate alla Procura della Repubblica serve per accertarsi che non vi siano cause ostative all’attivazione della procedura (indagini penali, rinvii a giudizio ecc.).
La seconda comunicazione, invece, avverrà entro 30 giorni dalla data di versamento del quantum dovuto all’erario, al fine di escludere la punibilità per i reati individuati dalla norma. È quanto evidenzia la Direzione regionale Lombardia delle Entrate, che ha emanato ulteriori risposte ai quesiti trattati nell’ambito dell’osservatorio sulla voluntary disclosure costituito dagli ordini dei commercialisti della Lombardia (Codis). Una delle domande poste era volta a conoscere la portata operativa dell’obbligo di comunicazione al pm introdotta dalla legge n. 186/2014 per chi aderisce alla disclosure. La Direzione regionale ricorda che la presentazione dell’istanza «avvia, in modo naturale, una rete di rapporti molto stretta tra l’Agenzia delle entrate e l’autorità giudiziaria». Vi sono poi altre tipologie di comunicazioni che, invece, comportano effetti ben diversi per il contribuente. Una è la «ordinaria» trasmissione della notitia criminis ex articolo 331 cpp, da effettuare qualora la disclosure metta in luce illeciti penali non coperti dalla regolarizzazione. Da ultimo, laddove il contribuente abbia esibito atti o documenti falsi all’ufficio, sarà data apposita evidenza di tale circostanza, per l’eventuale configurabilità dello specifico reato introdotto dalla legge n. 186/2014.

Revoca fiduciaria. Un altro quesito posto durante i lavori dell’osservatorio riguardava il caso di un contribuente che aveva già presentato e definito la voluntary disclosure. Il patrimonio detenuto in Svizzera era stato oggetto di rimpatrio giuridico, con mandato di gestione a una fiduciaria italiana in regime di risparmio amministrato. Ciò ha consentito quindi di beneficiare delle sanzioni ridotte a 1/6 del minimo. Tuttavia, nonostante i molti mesi trascorsi dal momento della chiusura della pratica, l’intestazione alla società fiduciaria risulta ancora in corso di perfezionamento, a causa di lungaggini di natura burocratica. Da qui la richiesta se fosse possibile revocare il mandato fiduciario e produrre il «lasciapassare fiscale» (waiver) alla banca svizzera, senza perdere in questo modo i benefici sulle sanzioni. Positiva la risposta delle Entrate, secondo la quale «la circolare n. 10/2015 ha specificato che costituisce rimpatrio giuridico di una disponibilità finanziaria sia l’affidamento delle attività in gestione o amministrazione agli intermediari residenti sia il rilascio del c.d waiver all’intermediario finanziario estero che detiene le attività».

Tax credit estero. Tra le diverse domande ha trovato ulteriore spazio il divieto di recupero delle imposte pagate all’estero e dell’euroritenuta in sede di voluntary disclosure. L’articolo 165, comma 8 del Tuir, infatti, subordina tale possibilità all’indicazione dei redditi nella dichiarazione, impedendo quindi il recupero laddove ciò non sia avvenuto. L’Agenzia ribadisce che «ad oggi rimane fermo che entrambe le casistiche, sia quella più generale del credito per imposte pagate all’estero che quello più specifico dell’euroritenuta, non trovino accoglimento all’interno del programma di collaborazione volontaria». Resta tuttavia la possibilità per il contribuente che ha già scontato le imposte all’estero di avvalersi del ravvedimento operoso, sanando le violazioni reddituali pregresse e recuperando così il tax credit, prima di presentare l’istanza di voluntary per gli aspetti connessi al monitoraggio fiscale. «Per il ravvedimento», sottolinea la risposta dell’Agenzia, «vale la disciplina appositamente prevista, perciò, in caso di dichiarazione validamente presentata, è possibile procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore per tutti gli anni potenzialmente accertabili e far valere in tale sede l’eventuale credito di imposta». Soluzione, questa, già proposta dall’Odcec Milano nel documento di studio n. 1/2015 presentato nei mesi scorsi (si veda ItaliaOggi del 18 giugno 2015).

Compravendite immobiliari. La voluntary disclosure del compratore mette nei guai il soggetto che ha venduto la casa parzialmente in nero. Se nel rogito è stato indicato un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato, il venditore che ha incassato la differenza in contanti (a tutti gli effetti soggetto collegato del compratore «pentito») deve rispondere anche delle maggiori imposte d’atto non versate, come registro e ipo-catastali. Senza dimenticare il possibile falso in atto pubblico, punibile con la reclusione fino a due anni. Anche se in questo caso, osserva la Direzione regionale Lombardia, «le riflessioni su eventuali reati sono esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria».

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