Fatture elettroniche: imposta di bollo da pagare sul sito dell’Agenzia delle entrate

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Pronto il codice tributo n. “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche– primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”, per consentire il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24. Questo è il primo dei codici istituiti con risoluzione n. 42 E del 9 aprile 2019, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, nel quale è stato previsto, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, che «Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo». (Per il primo trimestre 2019 la scadenza è il 23 aprile 2019, il 20 aprile 2019 è un sabato e il 22 è il lunedì dell’Angelo – Pasquetta.).

Questa la lista completa dei codici tributo per consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP):

“2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche– primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;

“2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;

“2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre  – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;

“2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;

“2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;

“2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.

Naturalmente, nel documento di prassi indicate le istruzioni per la compilazione del modelli F24 il suddetti.

 

Peraltro, nel documento di prassi, chiarito che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internetdell’Agenzia delle entrate.

 

 

 

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Si ricorda che l’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede che sono soggette ad imposta di bollo, nella misura fissa di 2,00 euro, le fatture emesse per importi superiori a 77,47 euro relative ad operazioni non soggette a IVA, a meno che trovino applicazione specifiche esenzioni.

L’imposta di bollo risulta, pertanto, dovuta per le fatture, di importo superiore a 77,47 euro, relative:

  • alle operazioni escluse dal campo di applicazione per carenza di uno o più dei presupposti impositivi dell’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 (presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale);
  • alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
  • alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, salvo che per le stesse sia prevista un’esenzione specifica dell’imposta di bollo;
  • alle operazioni per le quali è riconosciuta l’esclusione dalla base imponibile, di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972;
  • alle operazioni poste in essere da contribuenti minimi e forfettari.(Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28 gennaio 2008, § 6.4 — in“Finanza & Fisco” n. 4/2008, pag. 410).

 

Imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2018

Per l’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche emesse nel 2018, il cui pagamento deve avvenire entro il 30 aprile 2019, (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), la risoluzione n. 42/2019 ricorda i codici tributo, già istituiti con lerisoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015, che devono essere utilizzati per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettronicheemesse fino al 31 dicembre 2018:

“2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;

“2502” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;

“2503” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.

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