Forma scritta e firma del funzionario
riconoscimento

Ancora nessun commento

Tribunale di Reggio Emilia, 28 aprile 2015 

Il Tribunale, prima di tutto, ha osservato che non è necessaria la contestuale firma della banca, soprattutto “laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (…). L’approvazione scritta da parte della banca, infatti, rende non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto e che la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto né a sottrarsi alle regole in esso sancite”.

Inoltre, la forma scritta “può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall’altro (Cass. n. 23966/2004), e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale (Cass. n. 22223/2006, Cass. n. 23966/2004 e Cass. n. 8983/2003). Discende, in conclusione, che anche a volere ritenere non ritualmentefirmato il contratto da parte della banca, deve comunque ritenersi integrato il requisito della forma scritta, ciò che consente di ritenere assorbita l’ulteriore argomentazione difensiva della convenuta in ordine al fatto che, diversamente opinando, si offrirebbe tutela al contraente che, maliziosamente abusando di una posizione di vantaggio conferita dalla legge e della buona fede contrattuale, censura come nullo un contratto bancario eseguito per anni senza contestazioni da entrambe le parti”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI