Cass., 5 maggio 2015
Con ordinanza del 5 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ridefinito i limiti della nozione di Consumatore di cui all’art. 3 del D. Lgs. 206 del 2005.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che “l’orientamento giurisprudenziale di matrice comunitaria … impone di ritenere determinante nei contratti conclusi in vista della professione il criterio teleologico, in ragione del quale ciò che rileva non è la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un’attività professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce”.
In altri termini – continua il Collegio – “per assumere la qualifica di professionista ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206, art. 3, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cass. ord. 31 luglio 2014, n. 17466)”.
Tuttavia, reinterpretando il dato testuale in un’ottica squisitamente fattuale, la Corte di Cassazione offre una diversa declinazione di “criterio teleologico”.
Infatti, “ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo non è il possesso, da parte della persona fisica che ha un contratto con un operatore commerciale … bensì lo scopo avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto”.
Pertanto, “la prospettiva di intraprendere una futura attività – cui sia funzionale la stipula del contratto di fornitura di beni e di servizi – deve emergere dalle obiettive circostanze del contratto ed essere concreta ed attuale, non rilevando ipotetiche intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilità di realizzazione”.