Lamentata usura del mutuo: inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
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Tribunale Spoleto, 18 maggio 2015

Parte ricorrente aveva adito l’Autorità Giudiziaria per ottenere un accertamento tecnico preventivo, mediante CTU, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. Più precisamente parte ricorrente, lamentando l’applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo in essere con la banca convenuta, chiedeva che si procedesse ad accertare il suo presunto credito. Il Giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso e lo ha rigettato, evidenziando come le doglianze sottoposte al suo esame non fossero di natura meramente tecnica, tali da potersi risolvere semplicemente con l’ausilio di un consulente, bensì richiedessero valutazioni di merito.

Si legge, infatti,: “Ed invero le questioni da sottoporre all’esame del CTU nell’ambito di un complesso rapporto contrattuale non appaiono suscettibili di mero accertamento, si presentano complesse e non suscettibili di conciliazione all’esito di una semplice CTU, specificamente perché demandano al CTU valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali di pertinenza esclusivamente del giudice (sulla misura “usuraia dei tassi applicati”)”.

Recentemente altri giudici di merito hanno reso decisioni analoghe a quelle del Tribunale di Spoleto: considerata la natura delle questioni, che effettivamente pare difficile affidare ad un procedimento sommario qual è quello di cui all’art. 696 bis c.p.c., si confida che anche il resto della giurisprudenza si allinei a detto orientamento.

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