Opposizione a decreto ingiuntivo: procura telematica, prova del credito e limite della fideiussione
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Tribunale Milano, 25 giugno 2015, n. 7923 

Il Tribunale di Milano, in data 25 giugno 2015, ha reso una sentenza che si ritiene qui meritevole di segnalazione, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che ha visto come parte opposta un istituto di credito assistito dallo Studio.

Tramite tale decisione, infatti, il Giudice Unico ha preso posizione su diverse contestazioni, che spesso vengono sollevate dai debitori, oggetto di un’ingiunzione di pagamento.

In primo luogo, gli attori hanno sostenuto l’inefficacia del titolo opposto, emesso in via telematica, per mancanza della procura alle liti nella copia notificata.

L’eccezione è stata integralmente rigettata, atteso che, in conformità alle disposizioni di legge (cfr. art. 83, III co. c.p.c.), la procura si considera apposta in calce all’atto anche se rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto mediante strumenti informatici.

Secondariamente, parte opponente eccepiva la carenza di idonea prova del credito. Sul punto, il Tribunale di Milano ha evidenziato come la banca avesse fornito, sia la documentazione inerente il saldo passivo di conto corrente (ossia la copia del contratto e di tutti gli estratti conto), sia quella relativa alle anticipazioni su fatture rimaste insolute (ossia copia delle fatture e dei contratti di finanziamento contro cessione dei crediti). A fronte di tale produzione, le contestazioni attoree sono rimaste del tutto generiche.

Il Giudice milanese ha altresì riconosciuto la legittimità degli addebiti effettuati in conto corrente, a titolo di interessi passivi capitalizzati trimestralmente e di commissioni di massimo scoperto. Quanto al primo aspetto, è stato evidenziato come il contratto preveda espressamente “la periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi, senza distinzione fra gli interessi creditori e quelli debitori (…). La clausola è stata specificamente approvata per iscritto dalla correntista mediante una seconda sottoscrizione (…)”.

Quanto al secondo, invece, nella sentenza si legge “E’

infondata, altresì, la contestazione degli addebiti di CMS per mancanza di causa, considerato che, anche prima della riforma attuata con i dd.ll. 185/2008 e 78/2009, la previsione di tale CMS trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”.

Da ultimo, il Tribunale ha rigettato anche la domanda degli opponenti di accertamento della nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza e per mancanza di forma scritta. Ebbene, il Giudice ha rilevato che “La banca ha prodotto la fideiussione sottoscritta (…) e tale requisito di forma scritta esclude profili di nullità, considerato che l’obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica, dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo”.

Inoltre, “Si tratta di fideiussione specifica nella quale è chiaramente precisato – quanto all’oggetto – che la garanzia è prestata in relazione alle suddette operazioni (…). Nella fideiussione è indicato, inoltre, l’importo di euro 100.000,00, che va inteso come limite massimo della garanzia quanto ai crediti futuri ex art. 1936 c.c.”.

Articolo tratto da

iusletter

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