LE IENE/ Il servizio sui mutui e l’usura di Luigi Pelazza. Puntata 2 giugno 2013

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Nella puntata di ieri sera, domenica 2 giugno 2013, Le Iene si sono occupati di mutui. Di banche il programma di Italia 1 se ne era già occupato, soprattutto quando hanno prelevato dai conti correnti dei clienti interessi superiori a quelli spettanti per prestiti e fidi concessi a imprenditori e liberi professionisti. In pratica, era stata superata la soglia consentita dalla legge, con tassi definiti da usura e quindi illegali. Le Iene hanno documentato anche i casi di clienti che facendo causa alla propria banca l’hanno vinto, meritando il rimborso di consistenti cifre. Nella puntata di ieri, Luigi Pelazza ha spiegato dapprima come poter verificare se si sono subiti “prelievi” illegali: occorre chiedere alla propria banca l’estratto conto, servono poi il contratto firmato con la banca e quello relativo al fido o al finanziamento su cui si vogliono fare gli accertamenti. La verifica può essere fatta anche su conti chiusi, purché da meno di 10 anni (termine oltre il quale scatta la prescrizione). Questi documenti possono essere dati ad apposite agenzie o esperti che, in cambio di un onorario e di una percentuale sull’eventuale rimborso della banca, sono in grado di effettuare rapidamente le verifiche del caso.

Pelazza ieri ha anche però spiegato che sui mutui ipotecari per l’acquisto della casa si possono nascondere i casi di maggior rilievo. In particolare quando scatta il tasso di mora, ovvero quello da versare nel caso si ritardo il pagamento di una rata. Se questo tasso, sommato a quello già esistente sul mutuo, diventa superiore a quello di usura, allora si arriva a pagare qualcosa in più rispetto a ciò che è lecito secondo la Banca d’Italia (che fissa ogni tre mesi il tasso soglia oltre il quale scatta l’usura). Ma c’è di più: secondo Gennaro Baccile, Presidente onorario di Sos Utenti, un contratto che contiene un tasso di mora che sommato a quello del mutuo supera il tasso soglia, è da intendersi nullo sin dall’origine, anche se non si è mai tardato il pagamento di una rata e quindi la banca non ha mai chiesto una mora. Questo, in pratica, renderebbe nullo qualsiasi interesse (quindi anche quello del mutuo base stesso) applicato fino a quel momento e fino alla scadenza del mutuo. Tutto in base all’articolo 1815 comma 2 codice civile. Ecco il testo dell’intero articolo: «Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. (Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 4 L. 07.03.1996, n. 108 in vigore dal 24.03.1996. Si riporta di seguito il testo previgente: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”)».

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2 commenti

  • Gaetano ha detto:

    sono molto interessato sul articolo dei mutui, visto che ho controllato il mio mutuo e il tasso nominale annuo e di 5,15% il tasso di mora e di 5,75% potreste darmi delle inticazione in marito?
    Grazie e buon lavoro

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